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Sentenza

Sentenza n. 1031/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento - della Deliberazione di Giunta Regionale 2 settembre 2022, n. 857 (pubblicata in B.U.R.L. 21 settembre 2022), avente ad oggetto Individuazione di due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991 e dell'art. 4-bis della L.R. 12/1995; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a) della Delibera di Giunta Regionale 7 luglio 2022, n. 642, avente ad oggetto “Promozione di intesa con l'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara per l'individuazione di due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991 e dell'art. 4 bis della l.r. 12/1995”; b) del Parere del Direttore dell'Ente Parco di Montemarcello–Magra–Vara, proposta n. 21 del 18 agosto 2022; c) della deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco Montemarcello Magra Vara n. 21 del 22 agosto 2022 “Approvazione intesa con Regione Liguria per l'individuazione di due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara”.

Giustizia amministrativa202200755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale che ha individuato due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti regionali e dell'Ente Parco relativi all'individuazione di due nuove aree contigue al parco, sostenendo che l'inclusione dei propri immobili avrebbe arrecato un grave pregiudizio alle attività edilizie e turistico-ricettive riconducibili al proprio oggetto sociale. In particolare, ha prospettato che l'inclusione nelle aree contigue avrebbe comportato l'assoggettamento degli immobili al vincolo paesaggistico previsto dall'art. 142, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 42/2004, rendendo sostanzialmente impossibile qualsiasi intervento edilizio, oltre a determinare incertezza sul regime concretamente applicabile alle aree. La Regione Liguria ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato con motivi aggiunti, inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che la mera sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico non determini l'inedificabilità assoluta né impedisca la trasformazione dei fabbricati esistenti, comportando soltanto la necessità del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Ha inoltre escluso che sussista, allo stato, un'incertezza lesiva sul regime applicabile, poiché gli ulteriori vincoli concreti sulle aree contigue devono essere definiti mediante la pianificazione prevista dall'art. 32, comma 1, l. n. 394/1991. Mancando un interesse diretto, concreto e attuale all'impugnazione, la domanda non è stata esaminata nel merito. La società ricorrente è stata condannata a pagare alla Regione Liguria euro 2.000,00 oltre accessori di legge; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti, incluso il Comune di Sarzana.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 394/1991

    L'individuazione delle aree contigue al parco non determina, di per sé, l'applicazione immediata di ulteriori vincoli concreti, che devono essere definiti mediante la necessaria pianificazione.

  • art. 4-bis l.r. 12/1995

    È richiamato quale fondamento regionale degli atti di individuazione delle aree contigue.

  • art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    L'inclusione delle aree tra quelle tutelate comporta un vincolo paesaggistico, ma non determina automaticamente l'inedificabilità assoluta.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico impone il previo rilascio del titolo paesaggistico per gli interventi di trasformazione, senza escludere in assoluto la possibilità di edificare o trasformare i fabbricati.

Massime di principio

  • La mera imposizione o individuazione di un vincolo paesaggistico non comporta automaticamente l'inedificabilità assoluta dell'area né l'impossibilità di trasformare i fabbricati esistenti, ma rende necessario il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge.
  • L'impugnazione di un atto che individua aree contigue a un parco è ammissibile soltanto in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale; tale interesse non sussiste quando gli effetti lesivi dedotti consistano esclusivamente nel vincolo paesaggistico, non impeditivo in assoluto dell'attività edilizia.
  • L'individuazione di aree contigue ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. n. 394/1991 non determina, di per sé, un'incertezza giuridicamente lesiva sul regime applicabile, poiché gli ulteriori vincoli concreti devono essere stabiliti dalla successiva pianificazione.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiVincoli urbanisticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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