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Sentenza

Sentenza n. 1223/2026 - Catania, Sezione 2

ricorso ex art. 116 c.p.a. relativo all’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990 in relazione all’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec in data 5 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: tacito diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa il 5 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dirigente amministrativo del Consorzio e responsabile di area, aveva ricevuto un incentivo economico per l’anno 2024, ma contestava di non conoscere i criteri utilizzati per la valutazione della performance e per la distribuzione dei premi, anche in ragione della mancata preventiva assegnazione degli obiettivi e della mancata comunicazione della valutazione individuale. Dopo una prima istanza di accesso del 18 luglio 2025, respinta per difetto di sottoscrizione, aveva riproposto la richiesta il 5 novembre 2025 senza ottenere risposta. L’istanza riguardava i criteri generali, i verbali, le tabelle e gli elenchi relativi ai premi, le schede individuali dei dipendenti, con indicazione dei beneficiari e degli importi, nonché eventuali comunicazioni alle rappresentanze sindacali o ai dipendenti. Il Consorzio ha eccepito la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse per la documentazione già pubblicata o trasmessa alla ricorrente; in subordine, il difetto di giurisdizione; inoltre, ha contestato l’accesso ai dati nominativi e alle schede degli altri dipendenti per difetto di interesse qualificato, tutela della riservatezza e natura generalizzata della richiesta, nonché l’accesso a documenti la cui concreta esistenza o detenzione non era stata dimostrata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere relativamente ai criteri valutativi, ai verbali di valutazione e alla scheda individuale della ricorrente, poiché la delibera dell’ente, il verbale del Nucleo di Valutazione e le tabelle anonimizzate risultavano pubblicati sul sito istituzionale e la scheda personale era stata trasmessa alla ricorrente durante il giudizio. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse attività di pubblico interesse svolta da un soggetto di diritto privato sottoposto a controllo pubblico e che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, l’accesso fosse pertanto devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche se riferito ad atti concernenti la gestione del personale. Nel merito, ha rigettato la richiesta di accesso agli elenchi nominativi e alle schede individuali degli altri dipendenti, comprensive dei beneficiari e degli importi, perché la ricorrente non aveva dedotto uno specifico interesse comparativo o difensivo idoneo a prevalere sulla riservatezza dei terzi. La conoscenza dei criteri generali, delle fasce di merito, delle corrispondenti indennità e della propria scheda era stata ritenuta sufficiente a consentire la comprensione e l’eventuale contestazione della valutazione personale. È stata inoltre respinta la richiesta relativa a eventuali comunicazioni, informative o relazioni sindacali, poiché la ricorrente non aveva allegato né provato la concreta esistenza e detenzione di tali documenti da parte del Consorzio. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e per l’ostensione intervenuta in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto contro il tacito diniego sull’istanza di accesso.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il silenzio serbato sull’istanza di accesso è stato impugnato quale tacito diniego.

  • art. 22 l. 241/1990

    Per “documento amministrativo” deve intendersi ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, “detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”; per “pubblica amministrazione” si intendono anche “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

    La nozione di documento amministrativo e di pubblica amministrazione comprende gli atti detenuti da un soggetto privato sottoposto a controllo pubblico quando riguardano attività di pubblico interesse; ciò radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di accesso.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”

    L’accesso difensivo richiede che la conoscenza dei documenti sia necessaria alla cura o alla difesa di un interesse giuridico; tale requisito non è stato ravvisato per le schede individuali e gli importi riferiti agli altri dipendenti in assenza di uno specifico interesse comparativo.

Massime di principio

  • La domanda di accesso proposta nei confronti di un soggetto di diritto privato sottoposto a controllo pubblico appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando riguarda documenti concernenti attività di pubblico interesse, anche se gli atti attengono alla gestione dei rapporti di lavoro del personale.
  • L’interesse all’accesso agli atti relativi alla valutazione della performance e alla retribuzione incentivante del richiedente è soddisfatto dalla conoscenza dei criteri generali, delle fasce di merito, delle corrispondenti indennità e della scheda individuale propria, quando tali elementi consentono di comprendere e contestare la valutazione personale.
  • L’accesso alle schede individuali e agli importi percepiti dagli altri dipendenti non può fondarsi sul mero interesse comparativo a confrontare le rispettive valutazioni e retribuzioni; occorre un interesse concreto, attuale e specificamente collegato alla cura o alla difesa di una posizione giuridica, da bilanciare con la riservatezza dei terzi.
  • La richiesta di accesso presuppone la materiale detenzione dei documenti da parte dell’amministrazione destinataria; la parte richiedente deve allegare e provare tale presupposto, anche mediante elementi presuntivi o indiziari, ma non attraverso mere supposizioni.
  • La pubblicazione dei documenti richiesti e la successiva ostensione della documentazione personale durante il giudizio determinano la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti così resi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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