Sentenza n. 13523/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed avente ad oggetto "Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015", con il quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 22.671,98 a titolo di payback entro 30 giorni dall'invio del relativo avviso di pagamento; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi inclusi i seguenti, non notificati né resi accessibili alla ricorrente: Decreto dell'ASUITS/ASUGI n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 3 settembre 2019 avente ad oggetto: "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; Decreto dell'ASUITS/ASUGI n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dall’11 settembre 2019 al 25 settembre 2019 avente ad oggetto: "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige"; Decreto dell'ASUIUD/ASUFC n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20 agosto 2019 al 4 settembre 2019 avente ad oggetto: "Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, art. 9 ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della nota prot. 18453/2019 dell'ASUIUD/ASUFC; del decreto dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'ASUFC e per l'Area Giuliano Isontina nell'ASUGI n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21 agosto 2019 al 4 settembre 2019 avente ad oggetto: "Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici"; del decreto dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in ASUFC n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20 agosto 2019 al 4 settembre 2019 avente ad oggetto: "Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016- 2017-2018", del decreto dell' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in ASFO n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21 agosto 2019 al 5 settembre 2019 avente ad oggetto: "Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018"; del decreto dell'I.R.C.C.S. CRO di Aviano n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019avente ad oggetto: "Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9 ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo di Trieste n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23 ottobre 2019 al 7 novembre 2019 avente ad oggetto: "Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019"; del decreto dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo di Trieste n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25 settembre 2019 al 10 ottobre 2019 avente ad oggetto: "Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016- 2017-2018. Rettifica e riadozione"; del decreto dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo di Trieste n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13 agosto 2019 al 28 agosto 2019 avente ad oggetto: "Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016- 2017-2018"; della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21 agosto 2019 dell'ARCS; della nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13 settembre 2019 dell'ARCS; della nota della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019, di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; della nota della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità prot. SPS- EN-2019- 22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente. - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" , nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 , l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9 ter, commi 8 e 9, del Decreto Legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 24 luglio 2023: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari urgenti anche monocratiche, - di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; e per la contestuale richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di quantificazione e richiesta di pagamento di euro 22.671,98 a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e le linee guida ministeriali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale con cui è stato quantificato a suo carico il payback per le forniture di dispositivi medici effettuate al Servizio sanitario regionale negli anni 2015-2018. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale e unionale della disciplina, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza, tutela della salute, libertà di iniziativa economica, proprietà, riserva di legge e capacità contributiva; la violazione del diritto dell'Unione in materia di IVA, tutela dell'affidamento, certezza del diritto, modifiche dei contratti pubblici, profittabilità degli appalti, libertà economiche e aiuti di Stato; nonché vizi propri degli atti applicativi, consistenti nella violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, difetto di istruttoria, irragionevolezza, tardività, disparità di trattamento, contraddittorietà, mancato scomputo dei costi relativi ai servizi, difetto di trasparenza e motivazione e violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione procedimentale. Con motivi aggiunti ha inoltre censurato l'art. 8 del d.l. n. 34/2023, nella parte in cui subordinava la riduzione del payback alla rinuncia al contenzioso, chiedendo anche la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure dedotte né le richieste di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che l'art. 7 del d.l. n. 95/2025 ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta. Sebbene non abbia prodotto le attestazioni amministrative del versamento, la dichiarazione non è stata contestata dalle amministrazioni, che non hanno insistito per una pronuncia di merito. Tale condotta processuale è stata ritenuta sufficiente a evidenziare la sopravvenuta inutilità della decisione, distinguendo l'improcedibilità per carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale della parte, inclusa la dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, può essere valutata ai fini della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale.
Il versamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione relativa al payback per gli anni 2015-2018 e rende inutilmente proseguibile il giudizio promosso contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, richiamata dalla disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non vi è un provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell'interesse della parte per effetto dell'attività successiva della pubblica amministrazione; essa va distinta dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che può derivare anche da un fatto sopravvenuto o dalla dichiarazione della parte che renda inutile la decisione.
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto del provvedimento impugnato a seguito del pagamento di una quota ridotta e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il giudizio promosso contro tale provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il pagamento è dichiarato dalla parte e non è contestato dalle amministrazioni resistenti.
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