Cassazione Civile, Ordinanza n. 08937/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittuaria)
La controversia
La controversia nasce dal rinnovo dell'affitto di azienda, disposto nel 2016 da una sola socia della società affittante, nonostante lo statuto richiedesse per gli atti di amministrazione straordinaria il consenso e la firma congiunta di entrambi i soci. Il giudice di merito ha dichiarato inefficace il contratto, ordinando il rilascio dell'azienda, ma ha negato il risarcimento del danno richiesto dall'affittante, ritenendo non provato il lucro cessante. In cassazione la società affittante deduce: 1) violazione degli artt. 2043 e 2729 c.c., sostenendo che il danno da occupazione/indebita detenzione di un bene fruttifero possa essere provato anche per presunzioni e che non possa pretendersi la prova di concrete occasioni di locazione o vendita o della concreta intenzione di mettere il bene a frutto; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, perché la Corte d'appello avrebbe ripetuto acriticamente la decisione di primo grado e dichiarato inammissibili generiche ulteriori argomentazioni senza specificarle. La resistente propone ricorso incidentale condizionato, riproponendo la questione della carenza di legittimazione processuale della società affittante per il conflitto di interessi di una socia amministratrice e deducendo altresì omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale della società affittante. Ritiene infondato il primo motivo perché, nel caso concreto, la pretesa non riguarda un danno da perdita del godimento in re ipsa, ma un lucro cessante consistente nel maggior reddito che si sarebbe potuto ricavare dall'azienda; per tale voce è necessaria la specifica prova della perdita di occasioni favorevoli di locazione o vendita, prova che non può essere sostituita dalla sola astratta fruttuosità del bene. Rigetta anche il secondo motivo, affermando che la motivazione della Corte territoriale supera il minimo costituzionale ed è intellegibile. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. La ricorrente principale è inoltre condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
È richiamato come norma evocata dalla ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria; la Corte nega però che basti l'astratta fruttuosità del bene, richiedendo la prova concreta del pregiudizio patrimoniale lamentato.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni semplici è astrattamente ammissibile per il lucro cessante, ma non esonera dall'allegazione dei fatti costitutivi del pregiudizio e della concreta perdita di occasioni favorevoli.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
La Corte esclude la nullità per motivazione apparente, ritenendo la sentenza impugnata munita di una motivazione intellegibile e superiore al minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Norma processuale invocata per il motivo di ricorso incentrato su violazione di legge sostanziale (artt. 2043 e 2729 c.c.).
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Norma processuale invocata per il motivo relativo alla pretesa motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 2260 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'applicazione delle norme sul mandato ai rapporti tra amministratori di società di persone.
art. 2266 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la concentrazione della rappresentanza in capo al socio non in conflitto e per affermare l'esigenza di coordinare rappresentanza negoziale e processuale.
art. 1730 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che, nel mandato conferito a più persone che devono operare congiuntamente, la causa estintiva che colpisce uno dei mandatari estingue il mandato congiuntivo, impedendo la concentrazione del potere nell'altro.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria.
art. 1591 c.c.
È usato come parametro analogico per chiarire che il maggior danno da ritardata disponibilità del bene richiede prova specifica delle occasioni perse, non essendo sufficiente il mero valore locativo astratto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Il risarcimento del lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità di un bene fruttifero non sorge automaticamente per la sola astratta attitudine del bene a produrre reddito, ma richiede l'allegazione e la prova di una concreta perdita patrimoniale, come la mancata conclusione di locazioni più remunerative o di occasioni di vendita favorevoli.
- La prova del danno può essere anche presuntiva, ma la presunzione non può sostituire integralmente l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria: la parte deve comunque indicare circostanze concrete da cui desumere la perdita subita.
- Quando il pregiudizio dedotto consiste in un maggior danno o in un lucro cessante da mancato sfruttamento del bene, il giudice deve distinguere tra perdita del godimento in sé e perdita di occasioni di guadagno; solo nel primo caso la fruttuosità del bene può rilevare in modo più diretto.
- La motivazione è apparente solo quando manca realmente il nucleo argomentativo minimo idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi; non basta che la decisione ripercorra le conclusioni del primo giudice se il percorso logico-giuridico resta intellegibile.
- Nei giudizi di legittimità, la censura di omessa pronuncia presuppone l'effettiva esistenza di una domanda o eccezione rimasta totalmente inevasa, non essendo sufficiente una mera insoddisfazione per il modo in cui il giudice ha implicitamente o esplicitamente deciso la questione.
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