Cassazione Penale, Sentenza n. 10001/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli esiti dell'etilometro (modello MK III 7110) per presunta assenza di certificazione di omologazione ai sensi degli artt. 379 e 192 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; la difesa ha prodotto solo la menzione di una sentenza di altro procedimento senza un accertamento tecnico specifico nel caso di specie
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente respinto l'eccezione, avendo valutato l'argomentazione difensiva come generica e non provata; ha richiamato l'accertamento di merito sulla regolare omologazione e sui controlli periodici dell'apparecchio e il principio secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest è prova dello stato di ebbrezza salvo che la difesa dimostri il contrario tramite mezzi idonei (es. escussione del dirigente addetto ai controlli o produzione del libretto metrologico). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 186 codice della strada
comma 2, lett. b) e 2-bis
Norma penale contestata relativa alla guida in stato di ebbrezza; la responsabilità è stata confermata in relazione al fatto del 2/10/2018
art. 379 Regolamento di attuazione del Codice della Strada
Prevede le verifiche/controlli sugli etilometri; la sentenza ha dato rilievo alla regolare sottoposizione dell'apparecchio ai controlli periodici come elemento di affidabilità dell'alcoltest
art. 192 comma 5 Regolamento di attuazione del Codice della Strada
Riferimento normativo richiamato dalla difesa in relazione ai requisiti di omologazione dell'apparecchio; la Corte ha ritenuto la contestazione generica e non provata
art. 173 comma 1 disposizioni attuative c.p.p.
Norma procedurale citata in ordine ai vizi di motivazione dedotti in cassazione e alla forma di impugnazione
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021 (Patruno)
Principio secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza se l'etilometro è omologato e sottoposto a controlli; incombe alla difesa l'onere di provare l'assenza o l'inattualità dei controlli
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024 (Sacchetti)
Richiama l'onere della difesa di allegare elementi concreti per contestare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per l'inammissibilità e per la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie quando l'inammissibilità non derivi da assenza di colpa nella determinazione della causa
Massime di principio
- L'esito positivo dell'alcoltest è di regola prova dello stato di ebbrezza quando l'etilometro è omologato e sottoposto a verifiche periodiche; spetta alla difesa fornire prova contraria
- La semplice citazione di una sentenza resa in un diverso procedimento non è sufficiente a dimostrare l'assenza di omologazione o la mancata taratura dell'apparecchio nel caso concreto
- Per contestare l'attendibilità del test occorrono elementi concreti e specifici (es. accertamento tecnico nel caso, produzione del libretto metrologico, escussione del dirigente responsabile dei controlli)
- In cassazione i motivi devono essere motivati e dimostrati: eccezioni generiche sulla utilizzabilità delle prove vengono respinte e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non per causa non imputabile al ricorrente, la Corte può irrogare spese e sanzioni pecuniarie
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