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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04797/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società interessata alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Sarzana aveva ottenuto in origine una concessione di derivazione d'acqua, poi annullata in sede giurisdizionale a seguito di ricorso di terzi. Nelle more, nel procedimento per l'autorizzazione unica alla costruzione dell'impianto, erano intervenuti più atti negativi: parere sfavorevole della Soprintendenza, decisione regionale di assoggettare il progetto a VIA e successivo diniego di VIA, diniego finale della Provincia all'autorizzazione unica. La società impugnava tali atti davanti al Tribunale Superiore delle Acque, che però dichiarava parte improcedibile e parte inammissibile il ricorso, reputando anche che le censure investissero il merito delle scelte amministrative. Con il ricorso per cassazione la società deduceva cinque motivi: 1) erronea declaratoria di difetto di interesse conseguente all'annullamento della concessione di derivazione; 2) nullità della sentenza e violazione di legge per motivazione apparente, travisamento delle prove, omesso esame di fatti e violazione di norme interne ed eurounitarie in materia ambientale, VIA e autorizzazione unica; 3) ulteriore nullità e violazione di legge per asserita applicazione scorretta del principio di precauzione e per la valutazione del rischio ambientale e idrico; 4) erronea applicazione della c.d. direttiva derivazioni, ritenuta non retroattiva; 5) erronea affermazione della competenza della Soprintendenza, sulla base di un preteso vincolo paesaggistico. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, ha rigettato il secondo nella parte infondata e lo ha dichiarato inammissibile per il resto, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha assorbito quarto e quinto, ritenendo decisive e non superate le rationes che escludevano il sindacato di legittimità sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione e sulle scelte di merito del giudice amministrativo speciale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto solo in parte e per il resto dichiarato inammissibile o assorbito: primo motivo inammissibile, secondo motivo rigettato limitatamente alla censura di motivazione apparente e per il resto inammissibile, terzo motivo inammissibile, quarto e quinto assorbiti. La Corte non è entrata nel merito delle valutazioni tecniche sulla qualità delle acque, sul bilancio idrico, sull'impatto ambientale e sulla competenza della Soprintendenza, perché ha ritenuto tali questioni insindacabili in cassazione o comunque non colpenti la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 12 d. lgs. 387/2003

    Il procedimento di autorizzazione unica per l'impianto idroelettrico è richiamato come contesto normativo della controversia; la Corte non accoglie la tesi che imponga, nel caso concreto, un riesame del merito delle valutazioni amministrative.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in caso di mancanza grafica della motivazione, motivazione incomprensibile o insanabilmente contraddittoria; non basta la mera insufficienza o asserita inadeguatezza argomentativa.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità deve essere specificamente e adeguatamente illustrato; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione di fatti, prove e giudizi tecnici riservati al merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori o documentali non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è inammissibile se la censura non è specificamente articolata e intelligibile rispetto al vizio denunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso respinto/inammissibile, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di procedimento amministrativo e valutazioni discrezionali.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di conferenza di servizi/procedimento autorizzatorio.

  • Direttiva 2000/60/CE

    Richiamata dalla ricorrente quale parametro in materia di tutela delle acque.

  • art. 5 d.p.r. 357/1997

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sulle valutazioni ambientali.

  • d.p.r. 120/2003

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure ambientali.

  • artt. 3 e 103 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente come parametri costituzionali nelle censure di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o del merito tecnico-discrezionale riservato al giudice di merito.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in ipotesi estreme: mancanza grafica della motivazione, motivazione incomprensibile o radicalmente contraddittoria; non basta denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la doglianza investe solo singoli elementi istruttori o documentali, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
  • Le censure che non investono la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili o comunque non decisive.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla non sindacabilità delle scelte tecnico-discrezionali della pubblica amministrazione, non possono essere introdotte in cassazione contestazioni che mirano solo a rimettere in discussione valutazioni tecniche, ambientali o istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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