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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22455/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della condanna inflitta dal Tribunale di Cassino per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art.186, commi 1 e 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) vizio nel computo dei termini di prescrizione e applicazione erronea della disciplina (richiamo alle leggi "Orlando", "Bonafede" e successiva riforma); 2) vizio di motivazione e incertezza accertativa per mancata specificazione di tempi/luoghi del prelievo alcolemico e dello strumento usato; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.); 4) violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio e apparente mancanza di motivazione circa la determinazione della pena nei limiti minimi edittali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo spiegando la successione delle norme sulla prescrizione (legge n.103/2017, legge n.3/2019, legge n.134/2021) e osservando che il reato del 15/08/2020 non era prescritto per effetto degli atti interruttivi (opposizione al decreto penale e decreto che dispone il giudizio immediato del 13/09/2022) che, ai sensi dell'art.160 c.p., hanno fatto ripartire la prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto mera reiterazione delle doglianze di merito: la motivazione è "effettiva" e fondata su elementi oggettivi (comportamento barcollante, forte alito vinoso, frasi sconnesse) e l'imputante non ha fornito prove dell'eventuale difetto dello strumento. Il terzo motivo (tenuità) è stato rigettato perché la Corte, richiamando le modalità concrete del fatto, ha escluso la particolare tenuità. Il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è stato considerato infondato: la pena comminata (5 mesi + 10 giorni di arresto, ammenda di euro 2.000 e sospensione patente per un anno, confermata in appello) è nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    commi 1 e 2, lett. c) e 2-sexies

    Norma incriminatrice applicata per la guida in stato d'ebbrezza; la condanna è stata confermata sulla base delle risultanze processuali e degli elementi probatori considerati attendibili dai giudici di merito

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")

    Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione tra i termini fissati per il deposito delle motivazioni e le pronunce dei gradi successivi; applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("legge Bonafede")

    Ha riformulato l'art.159 c.p. introducendo, dal 1/1/2020, la sospensione del corso della prescrizione fino all'esecutività della sentenza di grado e del decreto di condanna; in parte superata dalla successiva riforma

  • legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. "Riforma Cartabia")

    Ha abrogato la disciplina previgente e introdotto l'art.161-bis c.p. (il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado) e l'istituto dell'improcedibilità nei gradi successivi (art.344-bis c.p.p.), applicabile ai reati commessi dal 1/1/2020

  • art. 160 c.p.

    Stabilisce che la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; applicato per escludere l'estinzione per prescrizione in ragione dell'opposizione al decreto penale e del giudizio immediato

  • art. 344-bis c.p.p.

    Prevede l'improcedibilità per i gradi successivi quando i termini di definizione non sono rispettati; la Corte ha richiamato la disciplina ma osservato che i termini e le condizioni non erano maturati nel caso concreto

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Limiti del sindacato della Corte di legittimità: controllo sulla regolarità e adeguatezza della motivazione (non rinnovazione del giudizio di fatto); la Corte ha rifiutato di rimettere nel giudizio di legittimità una rivalutazione dei fatti non controverse

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle "concrete modalità di estrinsecazione", che la condotta non fosse caratterizzata da particolare tenuità

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha esercitato la propria discrezionalità e la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione sufficiente, non essendo censurabile la scelta della misura inflitta

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato nel contesto dei termini per il deposito della motivazione e della loro rilevanza rispetto alla sospensione o al decorso della prescrizione

Massime di principio

  • La disciplina della prescrizione va valutata in relazione alla data di commissione del reato: reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 seguono la legge n.103/2017; reati commessi dal 1/1/2020 sono assoggettati alla disciplina successiva (riforma Cartabia) con conseguenze diverse su sospensione e improcedibilità
  • Un atto processuale interruttivo (es. opposizione al decreto penale e decreto che dispone il giudizio immediato) fa ripartire la prescrizione ai sensi dell'art.160 c.p.; di conseguenza la mera iniziale decorrenza del termine non esclude la prosecuzione del procedimento
  • La Corte di legittimità non reinterpreta i fatti: può censurare solo la mancanza, l'apparenza o l'illogicità manifesta della motivazione; critiche meramente ricostruttive dei fatti o proposte alternative più plausibili non sono ammissibili
  • Per contestare attendibilità di un accertamento tecnico (es. esito di un apparecchio etilometrico) è necessario allegare e proporre elementi probatori capaci di dimostrare il vizio o il difetto dello strumento; affermazioni apodittiche non sono sufficienti
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) si applica solo se le concrete modalità e le conseguenze del fatto mostrano un pericolo concreto e trascurabile; l'accertamento richiede valutazione fattuale motivata
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità: se la pena è vicina ai limiti massimi è richiesta una motivazione più puntuale, ma se è prossima al minimo è sufficiente una motivazione che dimostri l'uso dei criteri dell'art.133 c.p.; la Corte di legittimità verifica la razionalità e l'efficacia della motivazione

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