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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36586/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dall'agente della riscossione per far dichiarare l'inefficacia di un atto di trasferimento immobiliare compiuto da debitori nei confronti dei propri aventi causa. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Lecce, quale giudice di rinvio, ha rigettato la domanda revocatoria e ha condannato l'originaria attrice alle spese di lite, oltre alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione limitatamente alla liquidazione delle spese: con il primo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che il valore della controversia era stato erroneamente determinato in uno scaglione inferiore e che la riduzione dei compensi medi era stata effettuata senza motivazione; con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 96 c.p.c., assumendo che l'erronea quantificazione degli onorari avesse inciso anche sulla liquidazione del danno/punitivo ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo esclusivamente nella parte relativa alla errata individuazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese: nei giudizi revocatori il valore va parametrato all'entità economica della ragione di credito tutelata, e qui il credito era pari a Euro 963.000,00, con conseguente erroneità dello scaglione applicato dalla Corte territoriale e violazione dell'art. 91 c.p.c. per liquidazione sotto i minimi tariffari. Ha invece escluso la fondatezza della censura sulla riduzione dei compensi, perché la sentenza impugnata non aveva operato alcun dimezzamento. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, osservando che la liquidazione equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sostanzialmente punitiva e non è automaticamente agganciata alla diversa liquidazione delle spese. La sentenza è stata quindi cassata in relazione alla sola statuizione sulle spese, e la Corte ha deciso nel merito, rideterminando e liquidando le spese di appello, del giudizio di rinvio e dei due giudizi di legittimità a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa nel merito.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento.

  • art. 91 c.p.c.

    la liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari, conseguente all'erronea individuazione dello scaglione di valore, integra violazione della norma.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato quale parametro nella doglianza sulla liquidazione dei compensi professionali.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    ai fini delle azioni revocatorie il valore della controversia va commisurato all'entità economica della ragione di credito tutelata; una riduzione dei compensi medi richiede specifica motivazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna è trattata come una liquidazione equitativa di natura sostanzialmente punitiva; la sua quantificazione non dipende automaticamente dalla diversa misura delle spese di lite.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato con riferimento al procedimento camerale e alla proposta del relatore.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per il giudizio di rinvio seguito alla precedente cassazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di revocatoria ordinaria, il valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi va determinato in base all'entità economica del credito che l'azione mira a tutelare, non automaticamente al valore del bene oggetto dell'atto impugnato.
  • La liquidazione delle spese che avvenga applicando uno scaglione di valore errato e produca compensi inferiori ai minimi tariffari viola l'art. 91 c.p.c. ed è cassabile.
  • La riduzione dei compensi medi rispetto ai parametri tariffari richiede una specifica motivazione; tuttavia, se dalla sentenza non risulta alcuna effettiva riduzione, la censura è infondata.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sostanzialmente punitiva ed è valutata in modo autonomo rispetto alla liquidazione delle spese: l'errore sullo scaglione delle spese non comporta automaticamente errore nella quantificazione di tale voce.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere direttamente la statuizione sulle spese decidendo nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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