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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11160/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il cittadino straniero aveva ricevuto dalla Questura di Agrigento un decreto di respingimento, con contestuale decreto di trattenimento presso un C.P.R., dopo essere stato fermato all'ingresso nel territorio nazionale. Il Giudice di Pace di Torino aveva poi convalidato il trattenimento. Con il ricorso per cassazione si è dedotta, come unico motivo, la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter del D.Lgs. 286/1998 nonché dell'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, lamentando la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto per mancata informativa effettiva sul diritto di chiedere protezione internazionale in Italia. Il ricorrente sosteneva che non fosse stata resa una informazione completa e comprensibile, e che il giudice di merito si fosse limitato a richiamare un foglio notizie sottoscritto con presenza di mediatore e scritte in arabo, senza verificare tempi, modalità e reale comprensibilità dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'obbligo informativo previsto dall'art. 10-ter T.U. immigrazione deve essere effettivo, completo e dimostrato dall'amministrazione anche quanto a lingua, tempi, modalità e presenza di interprete o mediatore. Poiché nel caso concreto non risultava provato un assolvimento adeguato di tale obbligo, la convalida del trattenimento è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il trattenimento non era stato validamente convalidato nei termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione diretta in favore della parte vittoriosa perché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato; ha indicato che la liquidazione del compenso e delle spese del difensore dovrà avvenire secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998

    richiamato quale base del trattenimento presso il C.P.R. oggetto di convalida

  • art. 10, comma 4, D.Lgs. 286/1998

    invocato dal ricorrente in relazione alla legittimità del respingimento e agli obblighi informativi

  • art. 10-ter D.Lgs. 286/1998

    impone una informativa completa ed effettiva agli stranieri soccorsi o condotti presso i punti di crisi sulla protezione internazionale, sulla ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito; l'obbligo sussiste anche in assenza di una previa manifestazione di volontà, e la prova dell'avvenuta informazione deve risultare da elementi concreti

  • art. 8 Direttiva 2013/32/UE

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo informativo in materia di protezione internazionale

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito, come nel caso di convalida del trattenimento ormai non più effettuabile per decorso dei termini

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato quale norma applicabile alla liquidazione nel giudizio di cassazione quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile nel senso di una condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'Amministrazione statale

Massime di principio

  • L'obbligo informativo in materia di protezione internazionale deve essere effettivo e non meramente formale: non basta un richiamo generico nel provvedimento amministrativo se non è dimostrato che lo straniero abbia ricevuto un avviso completo e comprensibile.
  • Per assolvere l'onere informativo occorre che dagli atti risultino concretamente tempi, modalità, lingua utilizzata e presenza di interprete o mediatore, così da consentire il controllo sulla comprensibilità dell'informazione fornita.
  • Il silenzio dello straniero o un'eventuale manifestazione non univoca di non voler chiedere protezione non valgono a escludere l'inadempimento informativo se non è provato che la persona sia stata previamente e compiutamente informata.
  • Quando la convalida del trattenimento non sia stata validamente effettuata nei termini e non sia più possibile procedervi, la cassazione può pronunciare senza rinvio perché il processo non è ulteriormente proseguibile.
  • Nel giudizio in cui la parte vittoriosa sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione del compenso del difensore, e non una ordinaria condanna della parte soccombente a favore dello Stato nei casi di soccombenza di una pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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