Sentenza del 08/02/2018 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - variazioni indirizzo - anagrafe tributaria - irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata accolta sul punto relativo all'indirizzo: per stabilire il luogo valido di notificazione occorre fare riferimento alle variazioni anagrafiche formalmente effettuate presso il Comune di residenza, non alle risultanze dell'anagrafe tributaria. La notifica eseguita sulla base del solo dato dell'anagrafe tributaria non può quindi prevalere sulla situazione anagrafica comunale formalmente risultante.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 60, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in materia di variazione dell'indirizzo del contribuente e di notificazione degli atti tributari. Il principio affermato è che le variazioni e modifiche dell'indirizzo rilevanti ai fini della notifica sono quelle formalmente registrate presso il Comune, nell'anagrafe della popolazione residente. Non è invece sufficiente, né determinante, l'eventuale aggiornamento dei dati presenti nella cosiddetta anagrafe tributaria.
Norme richiamate
Art. 60, comma 3, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.
La norma è interpretata nel senso che per variazione anagrafica si intende quella formalmente registrata presso il Comune competente, e non il semplice aggiornamento dell'indirizzo nell'anagrafe tributaria.
Massime di principio
- Ai fini delle notificazioni degli atti tributari, il dato principale da verificare è l'indirizzo risultante dall'anagrafe comunale della popolazione residente.
- L'aggiornamento o la presenza di un indirizzo nell'anagrafe tributaria non sostituisce la variazione anagrafica formalmente comunicata e registrata presso il Comune.
- Dopo una variazione di residenza, la nuova risultanza anagrafica produce effetti per le notifiche decorso il termine previsto dall'art. 60, comma 3, del DPR n. 600/1973, indicato in trenta giorni.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare la data della richiesta e della registrazione della variazione presso il Comune, poiché tale elemento può essere decisivo per valutare la regolarità della notifica.
- Il principio riguarda specificamente l'individuazione dell'indirizzo valido per la notifica e non implica automaticamente l'invalidità di ogni notifica effettuata a un indirizzo diverso: occorre comunque valutare le modalità concrete della notifica e gli eventuali effetti sananti previsti dalla legge.
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