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Risoluzione

Risoluzione n. 194 del 16/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il pagamento forfetario dell’imposta di bollo previsto per gli atti trasmessi con procedure telematiche copre l’atto principale e gli adempimenti ad esso dipendenti nei registri pubblici, ma non esonera dal bollo autonomo gli allegati che sono soggetti al tributo fin dall’origine, come procure o certificati. Viene anche dichiarata l’inammissibilità dell’interpello perché non riferito a una fattispecie concreta e personale.

imposta di bollo sugli allegati agli atti registrati telematicamente

Imposta di bollo sugli allegati agli atti registrati telematicamente

La risoluzione affronta il tema dell’applicazione dell’imposta di bollo agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai e altri pubblici ufficiali quando la registrazione avviene con procedure telematiche tramite Modello Unico Informatico. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare se il pagamento forfetario del bollo in sede di registrazione comprenda anche gli allegati all’atto principale.

Quesito posto dal contribuente

Il notaio istante chiede se, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 22 febbraio 2007, l’imposta di bollo assolta in via forfetaria per gli atti registrati telematicamente debba intendersi comprensiva anche del bollo dovuto per tutti gli allegati all’originale. Secondo il contribuente, la registrazione telematica riguarda l’atto nella sua interezza e quindi anche i documenti allegati, poiché una diversa soluzione determinerebbe una disparità di trattamento tra elementi contenuti nel corpo dell’atto ed elementi formalmente allegati, non giustificata dalla tecnica redazionale. L’istante sostiene inoltre che l’assoggettamento autonomo degli allegati vanificherebbe la finalità di semplificazione e modernizzazione perseguita dal legislatore e potrebbe tradursi in una duplicazione del tributo.

Inammissibilità dell’istanza

L’Agenzia delle Entrate evidenzia preliminarmente che l’istanza è inammissibile perché non riferita a una fattispecie concreta e personale, come richiesto dall’art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Di conseguenza, la risposta non produce gli effetti tipici dell’interpello del contribuente previsti dall’art. 11 della legge n. 212 del 2000.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione ricostruisce l’evoluzione normativa della disciplina delle procedure telematiche e dell’imposta di bollo:

  • l’art. 1 del d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9 ha introdotto l’art. 3-bis nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, prevedendo la registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale con procedure telematiche per gli atti relativi a diritti sugli immobili;
  • il medesimo intervento normativo ha modificato l’art. 1, comma 1-bis, della tariffa dell’imposta di bollo e la relativa nota 1-bis;
  • la circolare n. 3 del 2 maggio 2002 ha chiarito che, per gli atti immobiliari trasmessi telematicamente, è possibile il pagamento in misura forfetaria dell’intero ammontare dell’imposta di bollo connesso all’atto e agli adempimenti ad esso collegati;
  • l’art. 1, comma 3, del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha previsto la progressiva estensione delle procedure telematiche a tutti i soggetti e a tutti gli atti, incluse registrazioni, successioni, trascrizioni, iscrizioni, annotazioni e volture catastali;
  • il comma 4 del medesimo articolo ha demandato a un decreto ministeriale la determinazione, a parità di gettito, delle tariffe dell’imposta di bollo dovute in misura forfetaria o commisurata agli adempimenti;
  • il D.M. 22 febbraio 2007 ha quindi ridefinito gli importi forfetari dell’imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

Contenuto e funzione della disciplina forfetaria

La risoluzione richiama la relazione di accompagnamento al D.M. 22 febbraio 2007, secondo cui le diverse misure dell’imposta sono state determinate in base al principio di parità di gettito e al peso medio dei documenti relativi alle varie macrotipologie di atti. Per gli atti relativi a beni immobili redatti da notai o altri pubblici ufficiali, il comma 1-bis dell’art. 1 della tariffa è stato sostituito per disciplinare importi diversi in relazione alla natura dell’atto, distinguendo tra:

  • trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili;
  • atti da iscrivere nel registro delle imprese perché riguardanti una società;
  • atti che comportano la sola formalità della trascrizione;
  • atti relativi a immobili siti nei territori soggetti al sistema del libro fondiario.

Modalità operative della trasmissione telematica

Viene richiamato l’art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 463 del 1997, secondo cui notai e altri pubblici ufficiali presentano le richieste di registrazione, le note di trascrizione e iscrizione, nonché le domande di annotazione e voltura catastale mediante modello unico informatico trasmesso per via telematica. Le formalità vengono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione.

La risoluzione richiama inoltre l’art. 2 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, che disciplina la trasmissione telematica del modello unico informatico unitamente a copia dell’atto e a un prospetto contenente gli estremi degli allegati, documenti e certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o regolamento, idonei all’applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione. La documentazione originale resta invece conservata dal pubblico ufficiale.

Principio interpretativo sugli allegati

Secondo l’Agenzia, gli importi forfetari previsti dall’art. 1, comma 1-bis, della tariffa dell’imposta di bollo si riferiscono all’atto principale e agli atti da esso dipendenti finalizzati all’espletamento degli adempimenti nei pubblici registri, come ad esempio la copia per la trascrizione e la registrazione, la nota di trascrizione e la nota di iscrizione.

La risoluzione distingue poi due ipotesi:

  • allegati richiamati per tecnica redazionale, ma non soggetti al bollo sin dall’origine: non vanno assoggettati autonomamente all’imposta di bollo; è l’esempio delle fotografie;
  • atti o documenti autonomi già soggetti a imposta fin dall’origine: devono scontare il bollo separatamente, anche se allegati all’atto principale. Sono espressamente indicati, a titolo esemplificativo, procure, autorizzazioni e certificati di destinazione urbanistica.

Conclusione e criterio applicativo

La conclusione è che il bollo forfetario previsto per gli atti registrati telematicamente non assorbe automaticamente il tributo dovuto per ogni allegato. L’esonero opera solo per i documenti che, pur allegati, non avrebbero autonoma soggezione al bollo dalla loro formazione. Quando invece l’allegato è un atto o documento già soggetto all’imposta sin dall’origine, il tributo deve essere assolto in modo autonomo secondo le regole ordinarie della tariffa.

Indicazioni finali

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi affermati nella risoluzione vengano applicati in modo uniforme sul territorio.

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