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Risoluzione

Risoluzione n. 198 del 16/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esclude la non imponibilità IVA per i progetti del Comune finanziati nell’ambito dei programmi EuropeAid e INTERREG, ritenendo che non rientrino nei contratti di ricerca o promozione della ricerca previsti dall’art. 72, comma 3, n. 3, del DPR 633/1972.

Interpello su non imponibilità IVA per progetti con la Commissione Europea ex art. 72, comma 3, n. 3, DPR 633/1972

Interpello sulla non imponibilità IVA per programmi di cooperazione con la Commissione Europea

La risoluzione esamina un interpello presentato da un Comune in merito all’applicabilità della non imponibilità IVA prevista dall’art. 72, comma 3, n. 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per operazioni connesse alla realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea. L’istanza riguarda programmi di cooperazione allo sviluppo e cooperazione transnazionale, con accordi sottoscritti sia come ente capofila sia come partner.

Contenuto del quesito

Il Comune ha rappresentato di aver concluso accordi con la Commissione Europea per l’esecuzione di vari progetti, tra cui:

  • programmi di cooperazione allo sviluppo denominati URBAL, MED-PACT e WARM, coordinati dall’Ufficio EuropeAid;
  • un programma di cooperazione transnazionale finanziato da fondi strutturali, nell’ambito di INTERREG III MEDOCC B.

I progetti sono finalizzati, tra l’altro, all’elaborazione di una strategia di sviluppo locale sostenibile, alla sperimentazione di misure innovative per un trasporto pubblico più efficace e rispettoso dell’ambiente, e alla divulgazione pubblica dei risultati. L’Ente chiede se le operazioni connesse a tali attività possano beneficiare della non imponibilità IVA prevista dall’art. 72, comma 3, n. 3.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo il Comune, la fattispecie rientrerebbe nei contratti di studio e ricerca conclusi con la Comunità Europea, richiamati dall’art. 72, comma 3, n. 3, del DPR 633/1972. L’Ente sostiene che:

  • l’esistenza di un vincolo contrattuale, formalizzato mediante convenzione-tipo, consente di qualificare i finanziamenti non come contributi a fondo perduto, ma come corrispettivi per specifiche prestazioni di servizi;
  • gli accordi definiscono obiettivi, tempi e modalità di esecuzione, rimborso spese, proprietà dei prodotti e diritto di rescissione;
  • la risoluzione n. 50 del 4 aprile 2006 avrebbe già riconosciuto l’applicabilità della norma anche ad accordi non perfettamente coincidenti con il modello civilistico, ma comunque volti alla promozione della ricerca.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 72, comma 3, punto 3, del DPR 633/1972 estende la non imponibilità IVA, prevista dal comma 2 con riferimento agli articoli 8, 8-bis e 9, alle operazioni effettuate nei confronti delle Comunità europee nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 50/E del 4 aprile 2006, che aveva chiarito l’applicabilità dell’agevolazione sia ai "contratti di ricerca" sia agli "accordi di promozione e ricerca".

Principio interpretativo affermato

L’Agenzia ribadisce che la ratio della norma è quella di consentire che i fondi investiti dall’Unione Europea raggiungano i settori beneficiari senza essere ridotti dall’IVA. Per questo motivo, il regime di non imponibilità può applicarsi anche quando:

  • l’ente pubblico non svolge attività commerciale;
  • il rapporto con l’Unione Europea è regolato da schemi giuridici diversi da quelli tipici del codice civile;
  • gli accordi abbiano natura collaborativa e siano comunque riconducibili, in senso lato, ai contratti di ricerca.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che i contratti stipulati dal Comune con la Comunità Europea, sia come partner sia come capofila, potrebbero astrattamente rientrare nei contratti di ricerca in senso lato. Tuttavia, dopo aver richiamato il VII Programma Quadro 2007-2013 e i suoi programmi specifici, l’Agenzia rileva che gli accordi del Comune non riguardano programmi propriamente di ricerca, solitamente sottoscritti da università ed enti di ricerca, ma programmi di cooperazione EuropeAid e di cooperazione transnazionale.

Esito della risoluzione

La soluzione prospettata dal Comune non viene accolta. La scrivente conclude che i programmi realizzati dall’Ente non rientrano tra quelli contemplati dall’art. 72, comma 3, n. 3, del DPR 633/1972 e, quindi, non possono beneficiare della non imponibilità IVA invocata.

Indicazione finale

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi affermati nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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