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Risoluzione

Risoluzione n. 200 del 16/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che la detrazione per canoni di locazione introdotta dalla legge finanziaria 2008 spetta anche per contratti stipulati prima o dopo la L. 431/1998, nei casi esaminati, purché il contratto sia riconducibile alla disciplina della legge stessa. Vengono richiamati importi, limiti di reddito e regole di non cumulabilità delle detrazioni.

Detrazione IRPEF per canoni di locazione ex art. 16 TUIR

Detrazione IRPEF per canoni di locazione ex art. 16 TUIR

La risoluzione esamina l’ambito applicativo della detrazione per canoni di locazione introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’art. 16 del TUIR. Il documento risponde a un quesito operativo sulla spettanza del beneficio in relazione a contratti stipulati prima o dopo la L. 431/1998 e richiama anche la disciplina generale delle detrazioni per locazione.

Quesito posto

Il Caaf ALFA Srl chiede se la detrazione prevista per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, disciplinata dal comma 01 dell’art. 16 del TUIR, possa essere fruita nei seguenti casi:

  • contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 431/1998 ai sensi della L. 392/1978 e automaticamente prorogati;
  • contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 431/1998 ai sensi della L. 359/1992 e automaticamente prorogati;
  • contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della L. 431/1998 senza richiamo espresso a tale legge;
  • contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della L. 431/1998 con richiamo a normative previgenti.

Soluzione prospettata dall’istante

L’istante ritiene che la detrazione spetti in tutte le ipotesi indicate. In particolare:

  • nei casi di contratti preesistenti alla L. 431/1998, il rinnovo tacito comporterebbe l’assoggettamento alla disciplina della L. 431/1998;
  • nei casi di contratti stipulati dopo la L. 431/1998, l’assenza di un richiamo espresso a tale legge, oppure il riferimento a normative precedenti, non impedirebbe di considerare il contratto comunque disciplinato dalla L. 431/1998.

Quadro normativo richiamato

La Risoluzione ricorda che la L. 244/2007 ha introdotto nell’art. 16 del TUIR il comma 01, riconoscendo la detrazione ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998.

Viene inoltre richiamata la disciplina generale delle detrazioni per canoni di locazione, con particolare riferimento ai seguenti importi:

  • euro 300 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • euro 150 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

La Risoluzione precisa anche che l’art. 16 del TUIR prevede altre fattispecie agevolate:

  • il comma 1-bis per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro, con detrazione pari a euro 991,60 o euro 495,80 in base al reddito;
  • il comma 1-ter per i giovani tra 20 e 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998.

Con i commi 1-quater e 1-quinquies, introdotti dalla stessa legge finanziaria, il legislatore ha inoltre stabilito che le detrazioni previste non sono cumulabili tra loro e che spetta al contribuente scegliere quella più favorevole; tali detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Il comma 1-sexies prevede infine che, se la detrazione supera l’imposta lorda al netto delle detrazioni degli artt. 12 e 13, al contribuente spetta una somma pari alla quota non capiente.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione ritiene condivisibile la soluzione proposta per le prime due ipotesi, relative ai contratti stipulati prima della L. 431/1998 e poi tacitamente rinnovati. La conclusione si fonda sul comma 6 dell’art. 2 della L. 431/1998, secondo cui i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo.

Contratti stipulati dopo la L. 431/1998 senza richiamo espresso

Per i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della L. 431/1998, la mancanza di un richiamo esplicito alla legge non impedisce di considerarli soggetti alla disciplina della stessa. La Risoluzione richiama l’art. 1362 c.c., secondo cui l’interpretazione del contratto deve tener conto della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto.

Ne deriva che il contratto stipulato in vigenza della L. 431/1998 deve comunque considerarsi disciplinato da tale legge, purché il suo contenuto non sia contrario alle norme vigenti. Di conseguenza, l’inquilino può fruire della detrazione, previa verifica della specifica fattispecie agevolata applicabile ai sensi dell’art. 16 del TUIR.

Contratti stipulati dopo la L. 431/1998 con richiamo a norme previgenti

Anche nel caso in cui il contratto faccia riferimento a disposizioni legislative anteriori, la Risoluzione ritiene che esso debba essere ricondotto alla disciplina della L. 431/1998. A supporto di tale conclusione viene richiamato l’art. 14 della L. 431/1998, che abroga espressamente l’art. 11 del D.L. 333/1992, convertito dalla L. 359/1992, e numerose disposizioni della L. 392/1978, limitatamente alle locazioni abitative.

Poiché il contenuto contrattuale non può violare la normativa vigente, anche questa ipotesi viene ricondotta alla fattispecie disciplinata dalla L. 431/1998, con conseguente spettanza della detrazione per l’inquilino.

Conclusioni operative

La Risoluzione conclude che la detrazione per canoni di locazione spetta nei casi esaminati, ma la misura del beneficio va individuata di volta in volta in base alla concreta tipologia contrattuale rientrante nell’art. 16 del TUIR. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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