Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 199 del 16/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’attività svolta dalla società, pur avvalendosi di Internet, costituisce intermediazione e non commercio elettronico. Le prenotazioni di alberghi e ostelli situati in Italia sono territorialmente rilevanti ai fini IVA e quindi soggette a imposta; resta fuori campo solo quanto riferito a strutture situate all’estero.

Territorialità IVA nelle prestazioni di intermediazione per prenotazioni alberghiere via Internet

Territorialità IVA delle prestazioni di intermediazione per prenotazioni via Internet

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prenotazioni alberghiere effettuate da una società turistica tramite un sito web gestito con server collocati negli Stati Uniti. Il documento chiarisce se il corrispettivo percepito dalla società sui clienti privati debba essere assoggettato a IVA, alla luce dell’articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Fatti oggetto dell’interpello

La società istante opera nel settore turistico e raccoglie, tramite il proprio sito web installato presso due server condotti in locazione esclusiva e gestiti da un fornitore americano, prenotazioni per ostelli e alberghi ubicati in Italia e in altri Paesi del mondo. Il fornitore americano non si limita a noleggiare i server, ma ne cura anche la manutenzione, con assistenza continuativa 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, oltre a eventuali modifiche, implementazioni e correzioni del sistema.

La società italiana, come precisato nella documentazione integrativa, si limita a gestire la corrispondenza via e-mail con il soggetto che prenota e con l’albergatore. I privati si collegano al sito tramite un server situato nel New Jersey per effettuare la prenotazione della struttura prescelta. Al momento della prenotazione, i clienti pagano con carta di credito il 10% di quanto dovuto per l’intero soggiorno alla società istante, che emette la relativa fattura.

Quesito posto

La società chiede se sul corrispettivo ricevuto dai clienti debba essere applicata l’IVA.

Soluzione interpretativa del contribuente

Secondo la società istante, poiché sia il soggetto privato sia l’albergatore si collegano al server situato e gestito in America, non sarebbe svolta alcuna prestazione di mediazione in Italia. Ne conseguirebbe, a suo avviso, che in base all’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, e al criterio del luogo di utilizzazione del servizio, le operazioni effettuate nei confronti dei privati sarebbero fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto il luogo di utilizzo del servizio sarebbe identificabile nel Paese in cui è presente il server.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la società svolge la propria attività esclusivamente tramite Internet e che prenota stanze d’albergo a favore della clientela che formula le richieste via e-mail. L’elemento tecnologico viene qualificato come mero strumento di comunicazione attraverso il quale la società raccoglie le domande dei clienti ed effettua le prenotazioni per loro conto.

Ai fini IVA, l’uso di Internet è ritenuto equivalente all’uso di un telefono o di un fax: tale modalità non modifica la natura giuridica dell’operazione, che resta una prestazione di intermediazione e non si trasforma in commercio elettronico.

Regola di territorialità applicabile

Poiché le prestazioni in esame sono prestazioni di intermediazione riferite a beni immobili, la loro territorialità è disciplinata dall’articolo 7, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, in attuazione dell’articolo 45 della Direttiva 2006/112/CEE.

In base a tale criterio, le prestazioni sono soggette a IVA qualora la prenotazione si riferisca ad alberghi o ostelli situati in Italia.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • l’attività svolta tramite Internet costituisce intermediazione;
  • l’utilizzo della rete e di server collocati all’estero non sposta di per sé la natura dell’operazione;
  • le prestazioni di intermediazione relative a strutture ricettive ubicate in Italia sono territorialmente rilevanti e quindi imponibili IVA;
  • resta ferma, per implicito, l’irrilevanza IVA in Italia delle prenotazioni riferite a immobili situati fuori dal territorio nazionale, secondo la regola di territorialità applicabile.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.