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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 902/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che aveva confermato la condanna e l'applicazione della recidiva qualificata (recidiva specifica infraquinquennale) e la revoca della sospensione condizionale della pena. Denuncia: 1) vizio di motivazione per mancata argomentazione specifica circa l'accresciuta pericolosita sociale e la maggiore colpevolezza ai fini dell'applicazione della recidiva; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 168 c.p., sostenendo che i precedenti non giustificavano la revoca automatica della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Conferma la valutazione del giudice di merito circa la recidiva: il precedente per reati contro il patrimonio è cronologicamente prossimo e la condotta contestata mostra professionalita e propensione a delinquere, giustificando l'aumento di pena. Conferma altresi la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, c.p., ritenuta provvedimento ricognitivo (ope legis) quando sussistono i presupposti di legge; inoltre rileva la mancanza dei requisiti per una nuova concessione della sospensione condizionale (anche per ripetuti benefici già fruiti dal ricorrente). Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Il comma 1 disciplina la revoca della sospensione condizionale 'ope legis' quando ricorrono i presupposti indicati; in tali ipotesi il giudice compie un atto ricognitivo e non discrezionale. La revoca non richiede le garanzie proprie di un provvedimento costitutivo previsto dal comma 2.

  • art. 164 cod. pen. (ultimo comma)

    La ripetuta concessione della sospensione condizionale e' ammissibile solo se tra la precedente sospensione e la nuova condanna non sono intervenute condanne intermedie; la presenza di condanne intermedie ostacola una nuova prognosi favorevole.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come ragione di doglianza (vizio di motivazione) prevista per il ricorso per cassazione; tuttavia, la Corte ritiene che dalla sentenza impugnata la motivazione risulti adeguata e quindi la censura non fondata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i termini e le modalita' del ricorso; citata quale parametro formale del ricorso presentato.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse per l'impugnazione; la Corte rileva che una deduzione e' priva di interesse quando, come nel caso, gli atti precedenti già avevano revocato il beneficio e il certificato del casellario lo mostra.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per inammissibilita manifestamente infondata del ricorso.

Massime di principio

  • Quando sussiste un precedente per reati omogenei entro il quinquennio, il giudice puo' applicare la recidiva specifica ma deve motivare l'aumento di pena con riferimento all'accresciuta pericolosita e al maggior grado di colpevolezza; la motivazione deve evidenziare elementi concreti della condotta (es. professionalita, modalita operative).
  • La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 1, cod. pen. opera 'ope legis' quando ricorrono i presupposti normativi: in tali ipotesi il provvedimento ha natura ricognitiva e non richiede un giudizio discrezionale con le garanzie proprie del procedimento costitutivo.
  • La ripetizione della sospensione condizionale (art. 164 ultimo comma) e' preclusa se tra la precedente concessione e la nuova condanna sono intervenute condanne intermedie; cioe' la presenza di condanne successive dimostra una proclivita a delinquere incompatibile con una nuova prognosi favorevole.
  • Per impugnare con successo l'applicazione della recidiva o la revoca di benefici e' necessario contestare concretamente i presupposti fattuali o documentali (es. certificato del casellario) o dimostrare l'insussistenza dei requisiti di legge; mere doglianze generiche sulla motivazione sono difficilmente decisive in sede di legittimita.
  • Impugnazioni infondate o prive di interesse possono comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; conviene valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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