Cassazione Penale, Ordinanza n. 11219/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non è intervenuta alcuna modifica favorevole alla posizione dell'imputato rispetto alla condanna già pronunciata nei precedenti gradi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riformato la decisione di primo grado di condanna per furto aggravato, con contestazione di recidiva specifica e infraquinquennale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., sostenendo che la motivazione sarebbe stata insufficiente o non correttamente ancorata ai criteri legali di commisurazione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di appello aveva motivato adeguatamente sulla base di elementi personali e fattuali reputati decisivi e che anche la quantificazione della pena risultava congruamente giustificata.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere sorretta da una motivazione congrua, fondata sugli indici personali e fattuali ritenuti rilevanti dal giudice.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto degli elementi decisivi ostativi al loro riconoscimento, senza dover analizzare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto.
Massime di principio
- Il giudice che rigetta la richiesta di circostanze attenuanti generiche non è tenuto a confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi ai fini della decisione.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando consenta di comprendere gli indici valorizzati per la quantificazione della pena e l'esclusione del trattamento di favore.
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione è inammissibile quando si risolva in una critica generica alla valutazione di merito, in presenza di una motivazione di appello non manifestamente illogica o apparente.
Come è indicizzato
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