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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20262 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

AXA, dopo aver pagato il creditore in esecuzione di una polizza fideiussoria ed essere stata surrogata nei diritti del creditore, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il debitore principale per recuperare quanto versato. Il decreto era stato registrato con imposta proporzionale. La società sosteneva invece che dovesse applicarsi l'imposta fissa, invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché la garanzia rientrava nell'ambito delle operazioni soggette a IVA. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il decreto riguardasse un autonomo obbligo restitutorio e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole ad AXA e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso, per recuperare dal debitore quanto pagato al creditore, deve essere registrato con aliquota proporzionale del 3%, non in misura fissa. Il pagamento del garante esaurisce la prestazione di garanzia e il successivo recupero non costituisce il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a registrazione.

    Il decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal garante rientra tra gli atti giudiziari soggetti all'imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima

    Atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori: aliquota proporzionale del 3%.

    Il decreto ingiuntivo che condanna il debitore a rimborsare al garante la somma pagata al creditore è soggetto all'imposta proporzionale del 3%.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    La tassazione deve considerare gli effetti giuridici ed economici dell'atto registrato; il decreto produce effetti autonomi rispetto all'obbligazione principale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    La disciplina conferma l'autonomia dei diversi rapporti e titoli rilevanti ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 33, comma 2

    La norma sulla tassazione dell'atto di surrogazione non modifica la conclusione: il recupero della somma pagata dal garante non costituisce il corrispettivo di una prestazione imponibile IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, nota 2, Tariffa, parte prima

    L'esclusione dall'imposta proporzionale riguarda i corrispettivi o le prestazioni soggetti a IVA; tale esclusione non si applica al credito restitutorio del garante.

  • D.P.R. 26 aprile 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    La prestazione di garanzia può rientrare nell'ambito IVA, anche se esente, ma ciò non rende automaticamente soggetto a IVA il successivo rimborso richiesto dal garante.

  • Codice civile, art. 1949

    Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore principale.

  • Codice civile, artt. 1201 e 1203

    La surrogazione trasferisce al garante i diritti del creditore, ma non trasforma il successivo recupero in un corrispettivo per una prestazione soggetta a IVA.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4

    Il riferimento al costo delle fideiussioni evidenzia l'esistenza di un rapporto autonomo tra garante e debitore, distinto dal rapporto principale con il creditore.

Massime di principio

  • Quando un garante paga il creditore e successivamente ottiene un decreto ingiuntivo contro il debitore principale per recuperare quanto versato, il decreto riguarda un autonomo credito restitutorio e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
  • Il fatto che la prestazione originaria di garanzia sia soggetta, anche in esenzione, all'IVA non comporta l'applicazione del principio di alternatività al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante.
  • I rapporti tra creditore e debitore, creditore e garante, e garante e debitore sono fiscalmente autonomi; non è sufficiente che abbiano un contenuto economico collegato o coincidente.
  • In assenza di un corrispettivo o di una prestazione soggetta a IVA oggetto del decreto, la condanna al pagamento di somme contenuta in un decreto ingiuntivo è soggetta all'imposta di registro proporzionale, ordinariamente nella misura del 3%.
  • La surrogazione del garante nei diritti del creditore non elimina l'autonomia fiscale del decreto ingiuntivo né consente, di per sé, la registrazione in misura fissa.

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