Ordinanza n. 102/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE -OMISSIS-, RECANTE L’INGIUNZIONE A DEMOLIRE E RIMETTERE IN PRISTINO L’IMMOBILE E LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA SCA DI AGIBILITA’; - DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO E CONSEQUENZIALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di demolizione e rimessione in pristino, con dichiarazione di inefficacia della SCIA di agibilità, nonché atto rubricato come avvio del procedimento di decadenza della SCIA commerciale e divieto di prosecuzione dell'attività
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordine comunale di demolizione e rimessione in pristino dell'immobile, unitamente alla dichiarazione di inefficacia della SCIA di agibilità e agli atti connessi, chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda, in particolare, una presunta difformità edilizia consistente nell'abbattimento o nella presenza di una bucatura in una porzione di muro, nonché il frazionamento, la variazione di destinazione d'uso, la numerazione civica e una rampa per disabili realizzata su suolo pubblico. Il primo motivo deduce l'illegittimità dell'accertamento comunale, poiché la bucatura, ritenuta dal Comune già esistente nel 1994, sarebbe stata realizzata in epoca anteriore al 1912, quando non era necessario un titolo edilizio. I ricorrenti hanno inoltre rappresentato che il cambio d'uso da civile abitazione a esercizio commerciale e l'agibilità dei locali erano stati autorizzati, che il frazionamento, la variazione di destinazione d'uso e la numerazione civica trovavano fondamento in un atto di assenso sindacale mai rimosso e che la rampa per disabili aveva ottenuto l'assenso della Polizia Municipale per l'occupazione del suolo pubblico. È stato altresì contestato l'atto denominato di avvio del procedimento di decadenza della SCIA commerciale e divieto di prosecuzione dell'attività, il cui dispositivo presentava tuttavia contenuto tipico di un provvedimento definitivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris, in particolare con riferimento al primo motivo. Il Collegio ha rilevato che il Comune conserva il potere di accertare anche successivamente l'assenza o l'irregolarità del titolo edilizio e di adottare un ordine di demolizione per opere prive di titolo. Ha però ritenuto meritevole di approfondimento la ricostruzione dei ricorrenti, sostenuta dalla documentazione acquisita, secondo cui la bucatura sarebbe stata realizzata anteriormente al 1912: tale circostanza risultava da una dichiarazione sostitutiva dell'allora proprietario, sollecitata dall'amministrazione e avallata dal tecnico comunale. Poiché all'epoca non era richiesto il titolo edilizio, non poteva essere automaticamente affermata la difformità rispetto alla tavola 20 del Piano Particolareggiato del centro storico. Il TAR ha inoltre considerato il rilascio dell'autorizzazione al cambio d'uso, dell'agibilità dei locali e il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, nonché l'assenso sindacale del 1994 e quello della Polizia Municipale per la rampa su suolo pubblico. Quanto al rapporto tra titolo edilizio e agibilità, l'ordinanza richiama il principio per cui la caducazione dell'atto presupposto può produrre automaticamente il venir meno dell'atto presupponente; precisa tuttavia che titolo edilizio e agibilità hanno presupposti e funzioni diversi: il primo concerne la conformità edilizia e urbanistica, mentre la seconda riguarda sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico. Il Comune non è quindi impedito dal contestare successivamente difformità edilizie nonostante il rilascio dell'agibilità. È stato infine rilevato che l'atto relativo alla SCIA commerciale, pur qualificato come avvio del procedimento, aveva un dispositivo apparentemente definitivo. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre oneri di legge; la trattazione del merito è stata fissata per il 20 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione del fumus boni iuris il TAR ha accolto la domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce al Comune di accertare successivamente difformità edilizie o l'assenza del titolo edilizio, poiché agibilità e titolo edilizio hanno presupposti e funzioni distinti: la prima riguarda sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico, mentre il secondo attiene alla conformità edilizia e urbanistica.
- Quando il titolo edilizio costituisce il presupposto dell'agibilità, il venir meno del titolo può determinare la caducazione automatica dell'agibilità; tale effetto non esclude però che l'amministrazione debba verificare in concreto la sussistenza della difformità edilizia e la validità del titolo presupposto.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può emergere da documentazione che contraddica l'accertamento comunale sull'epoca di realizzazione dell'opera, soprattutto quando la ricostruzione del privato sia corroborata da dichiarazioni sollecitate dall'amministrazione e dal parere del suo ufficio tecnico.
- Se un atto formalmente qualificato come avvio del procedimento contiene un dispositivo tipico di un provvedimento definitivo, la sua effettiva natura e la sua lesività devono essere valutate in base al contenuto sostanziale, non alla sola denominazione formale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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