Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3075/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’esecuzione della sentenza n. 3202/2024 (pubblicata il 04/10/2024) della Corte d’appello di napoli, sezione lavoro, al termine del procedimento recante r.g. n. 1268/2023;

Giustizia amministrativa202601355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3202/2024 della Corte d'appello di Napoli, Sezione lavoro, relativa al pagamento di spettanze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Napoli, Sezione lavoro, n. 3202/2024, non impugnata e divenuta esecutiva. Il Ministero non aveva provveduto al pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo giudiziale. Il TAR ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a., anche in ragione della certificazione di mancata impugnazione della sentenza e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La ricorrente ha inoltre richiesto l'applicazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale. Ha disposto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, individuato nel dirigente della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario idoneo. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, restando a carico della parte interessata l'attivazione per l'insediamento del commissario. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario ad acta e ha stabilito le modalità telematiche di deposito degli atti relativi all'incarico. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute

    La penalità di mora può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione può essere attivata dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente dal collegio secondo la disciplina delle spese di giustizia; la parcella deve essere presentata nel termine previsto dall'art. 71 del medesimo decreto.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La disposizione disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    La disposizione è richiamata ai fini della liquidazione delle spese connesse all'utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza non impugnata, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, assegnando un termine per adempiere, quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione obbligata con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.