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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06010/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da tre contratti di appalto per lavori di restauro di un immobile storico, finanziati con fondi regionali. L'impresa originaria aveva avviato arbitrato contro il Comune per ottenere il pagamento di somme asseritamente ancora dovute e degli interessi per ritardato pagamento. Nel corso della procedura arbitrale, la società originaria ha ceduto un ramo d'azienda a una nuova società, che è intervenuta richiamandosi alla domanda arbitrale; la società cedente ha chiesto di essere estromessa. Il collegio arbitrale ha accolto in parte le domande e ha compensato alcuni crediti del Comune. Il Comune ha poi impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, che lo ha dichiarato nullo e, decidendo nel merito, ha rigettato tutte le domande delle società ritenendo prescritti i crediti azionati e, in subordine, comunque infondato il preteso ritardo nei pagamenti. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme processuali e speciali sugli appalti pubblici, sostenendo che l'eccezione di prescrizione del Comune fosse tardiva perché formulata solo nella prima memoria difensiva dell'arbitrato, e comunque che i crediti per interessi e accessori avessero natura contrattuale e termine decennale; 2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto incontestato il pagamento nei termini di 15 giorni dall'erogazione regionale senza adeguata prova e contro la reale contestazione delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura sulla tardività dell'eccezione di prescrizione non risultava affrontata nella sentenza impugnata e non era stata adeguatamente autosufficiente nel ricorso, oltre al fatto che l'accertamento della decorrenza della prescrizione è giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto contro una ratio decidendi svolta solo ad abundantiam, dunque non decisiva ai fini della decisione; inoltre la censura tendeva in realtà a un riesame del merito e dei fatti, precluso in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    nel testo previgente alla riforma del 2006

    è la disciplina applicabile all'impugnazione del lodo arbitrale nel caso di specie, secondo la Corte territoriale e richiamata in cassazione

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 32 L. 109/1994

    richiamato dalle ricorrenti per sostenere la tardività dell'eccezione di prescrizione nel procedimento arbitrale

  • art. 2 D.M. n. 398/2000

    richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina regolamentare degli appalti pubblici

  • artt. 241 e 242 D.Lgs. n. 163/2006

    richiamati in via subordinata dalle ricorrenti; la Corte osserva che la disciplina processuale arbitrale rimane quella del c.p.c. salvo diversa previsione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per censurare la ripartizione dell'onere probatorio sul ritardo nei pagamenti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare l'accertamento della prova relativa ai pagamenti nei termini

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile se investe una questione non esaminata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non dimostra in modo autosufficiente di averla effettivamente e ritualmente devoluta ai gradi di merito o di averla riproposta.
  • La parte vittoriosa nel merito in primo grado che voglia mantenere vive domande o eccezioni non accolte o assorbite ha l'onere di riproporle espressamente nel successivo giudizio, altrimenti opera una presunzione di rinuncia.
  • L'accertamento della decorrenza della prescrizione è tipicamente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata e non viene specificamente censurato un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • È inammissibile in cassazione il motivo diretto contro argomentazioni della sentenza rese ad abundantiam, perché non costituiscono ratio decidendi necessaria a sorreggere la decisione.
  • Non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, sollecitare in cassazione un nuovo esame del materiale istruttorio o dei fatti già valutati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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