Sentenza n. 3226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15934/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione degli atti disciplinanti il transito nei ruoli tecnici, nella parte in cui escludevano la progressione in carriera per il personale transitato ai sensi della lett. aaaa-bis)
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano il decreto del Capo della Polizia del 27 aprile 2020, la circolare del 9 febbraio 2021 e il decreto del 3 febbraio 2022, limitatamente all’esclusione dell’applicazione delle disposizioni sulla progressione in carriera al personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aaaa-bis), d.lgs. n. 95/2017. Deducevano: erronea interpretazione della disciplina primaria, sostenendo che l’esclusione riguardasse soltanto la progressione automatica conseguente al transito e non le successive progressioni ordinarie; irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al personale transitato ai sensi della lett. aaaa-ter); omessa motivazione del TAR sull’adeguatezza della motivazione amministrativa e sull’asserita accettazione delle condizioni del transito; omesso esame del contesto emergenziale Covid-19 e della mancata previsione di una durata temporanea del decreto; ingiustizia manifesta e violazione degli artt. 2 e 97 Cost. Chiedevano inoltre il sollevamento di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, lett. aaaa-quinquies), d.lgs. n. 95/2017, per eccesso di delega e per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 36 e 97 Cost.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. I motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha interpretato l’art. 2, lett. aaaa-quinquies), d.lgs. n. 95/2017 nel senso che la progressione in carriera è esclusa in generale per il transito previsto dalla lett. aaaa-bis), non soltanto come conseguenza automatica del transito. Tale conclusione deriva dal tenore letterale della disposizione, che richiama la progressione in carriera senza limitarne l’esclusione all’automatismo e senza fornire una base testuale per la diversa interpretazione proposta dagli appellanti. Gli atti amministrativi impugnati sono pertanto meramente riproduttivi e conformi alla disciplina legislativa primaria. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate. Non sussiste eccesso di delega, poiché la legge delega consentiva al Governo di intervenire sul reclutamento, sullo stato giuridico e sulla progressione in carriera del personale della Polizia di Stato. Non sussiste neppure violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza: il transito riguarda personale di età non inferiore a 50 anni, collocato in soprannumero e interessato da una procedura attivabile per quattro anni, mentre il transito della lett. aaaa-ter) riguarda personale con almeno cinque anni di esperienza sanitaria, anche infra cinquantenne, e con termine temporale più breve. La diversità delle fattispecie giustifica il diverso trattamento. Il Collegio ha inoltre valorizzato il carattere volontario del transito: gli interessati conservano la progressione nel ruolo di provenienza e hanno scelto di accedere ai ruoli tecnici conoscendo la disciplina applicabile, in funzione dell’impiego in mansioni amministrativo-gestionali più confacenti all’età. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. aaaa-bis), d.lgs. n. 95/2017
negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia ... con un'età non inferiore a 50 anni ... può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici
Disciplina il transito volontario nei ruoli tecnici del personale con almeno 50 anni, in soprannumero rispetto alla dotazione organica e con indisponibilità dei posti nel ruolo di provenienza.
art. 2, comma 1, lett. aaaa-ter), d.lgs. n. 95/2017
entro l’anno 2020 il personale ... in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito
Prevede una fattispecie diversa di transito, caratterizzata dall’esperienza sanitaria quinquennale e non subordinata al requisito dell’età minima di 50 anni.
art. 2, comma 1, lett. aaaa-quater), d.lgs. n. 95/2017
entro il 30 giugno 2020, è bandito un concorso interno, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico
Disciplina un distinto accesso mediante concorso interno per titoli.
art. 2, comma 1, lett. aaaa-quinquies), d.lgs. n. 95/2017
compresa ... la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis)
Esclude direttamente, per il personale transitato ai sensi della lett. aaaa-bis), la progressione in carriera in generale; non si tratta soltanto di escludere una progressione automatica conseguente al transito.
art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 124/2015
la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera ... prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche
La delega conferiva al Governo il potere di incidere anche sulla disciplina della progressione in carriera del personale delle Forze di polizia.
art. 8, comma 6, l. n. 124/2015
entro dodici mesi ... il Governo può adottare ... uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
Costituiva la base della potestà legislativa correttiva esercitata con il d.lgs. n. 126/2018.
legge n. 132/2018
Ha delegato ulteriori interventi integrativi e correttivi in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia e del d.lgs. n. 95/2017.
artt. 1, 3, 4, 35, 36 e 97 Cost.
Parametri costituzionali invocati dagli appellanti; il giudice ha escluso la manifesta infondatezza delle relative questioni, ritenendo ragionevole il diverso trattamento e adeguato il contemperamento degli interessi.
art. 76 Cost.
La censura di eccesso di delega è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la legge delega comprendeva reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa esclude la progressione in carriera senza limitare espressamente tale esclusione alla progressione automatica conseguente al transito, l’esclusione deve intendersi riferita alla progressione in carriera in generale; non è consentita un’interpretazione restrittiva priva di fondamento testuale.
- Gli atti amministrativi che si limitano a riprodurre una disciplina legislativa primaria non sono illegittimi per il contenuto regolato, salvo che sia previamente accertata l’illegittimità costituzionale della norma legislativa di riferimento.
- Una delega legislativa che autorizza la revisione del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera del personale delle Forze di polizia consente al legislatore delegato di disciplinare anche l’esclusione della progressione in carriera per specifiche modalità volontarie di transito nei ruoli tecnici.
- Il diverso trattamento riservato a categorie di personale pubblico non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza quando le categorie presentano differenze obiettive quanto a requisiti anagrafici, esperienza professionale, durata della procedura, collocazione in soprannumero e finalità organizzative perseguite.
- La limitazione della progressione in carriera può risultare ragionevole quando deriva da un transito volontario richiesto dal dipendente, il quale conserva la progressione nel ruolo di provenienza e sceglie il nuovo impiego conoscendo la disciplina applicabile.
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