Cassazione Civile, Sentenza n. 6569/2020 del 09/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento con cui il Comune aveva richiesto alla società € 159.210,00, comprensivi di imposta e accessori, per T.A.R.S.U. relativa agli anni 2010 e 2012, in relazione alla gestione di aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento senza custodia. La società aveva ricevuto l’affidamento operativo nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese costituita dal Consorzio Urbania Vivere la Città e da Icaro Consorzio Cooperative Sociali; il contratto di appalto del 22 luglio 2009 prevedeva che la gestione tecnica e amministrativa del servizio fosse svolta per mezzo della società, che aveva anche presentato il 12 novembre 2009 la denuncia di inizio dell’attività. La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza dell’11 novembre 2013, aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendola occupante delle aree dal 22 luglio 2009. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 15 gennaio 2015, aveva accolto l’appello della società, ritenendo passivamente legittimata l’ATI e non la consorziata. Il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, nonché insufficiente esame di un fatto decisivo: secondo il Comune, la società era l’effettiva affidataria e occupante delle aree e, quindi, il soggetto passivo della tassa, nonostante la stipulazione dell’appalto da parte dell’ATI.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha chiarito che il consorzio non assorbe le imprese consorziate in un organismo unitario e che, nei rapporti con i terzi, opera come mandatario dei consorziati; le obbligazioni assunte nel loro interesse sorgono direttamente in capo a questi ultimi. Nel caso concreto, il contratto indicava espressamente la società consorziata come soggetto attraverso il quale sarebbe stato gestito il servizio, e la società aveva presentato la denuncia di inizio attività: la stipulazione dell’appalto da parte dell’ATI non escludeva dunque la sua soggettività passiva. Ai fini della T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è l’occupazione o detenzione dell’area, indipendentemente dal titolo giuridico; inoltre, la gestione di un parcheggio è ordinariamente idonea a produrre rifiuti per il quotidiano afflusso di utenti e veicoli. L’esclusione prevista per le aree che non possono produrre rifiuti richiede al contribuente la prova sia della stabile destinazione a un uso particolare sia della non produttività di rifiuti. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e condannato la contribuente a rifondere al Comune le spese di legittimità, liquidate in € 7.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2602 c.c.
Secondo l’opinione di questa Corte, il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate.
Il consorzio costituisce un’organizzazione comune strumentale alle attività delle imprese consorziate, senza assorbirle in un organismo unitario né creare un rapporto di immedesimazione organica.
art. 2615, comma 2, c.c.
Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 c.c., comma 2, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., opera quale mandatario dei consorziati (in termini: Cass., Sez. 1, 26 luglio 1996, n. 6774), senza bisogno di spendita del nome degli stessi (così: Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001, n. 3829), l’obbligazione dei quali sorge, quindi, direttamente in capo agli stessi, per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così: Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006, n. 3664).
Nei contratti stipulati con terzi nell’interesse dei consorziati, il consorzio opera come mandatario e l’obbligazione sorge direttamente in capo ai consorziati interessati, anche senza spendita del loro nome.
art. 62, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
In linea generale, questa Corte ha chiarito come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, comma 1, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
Il presupposto della T.A.R.S.U. è l’occupazione o detenzione effettiva dell’area e non dipende dal titolo giuridico in base al quale essa avviene; è quindi tenuto al tributo il soggetto che detiene l’area per gestire il parcheggio.
art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Peraltro, pur considerando che il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (in termini: Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2003, n. 19459; Cass., Sez. 5, 1 luglio 2004, n. 12084; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 1 agosto 2019, n. 18226), questa Corte ha precisato che il concessionario deve pagare la tassa per i parcheggi, oltre che per la mancanza di denuncia, in quanto i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva.
L’esenzione richiede che il contribuente provi sia la stabile destinazione dell’area a un uso specifico sia che tale uso non comporti produzione di rifiuti. I parcheggi, frequentati da persone, sono invece presuntivamente produttivi di rifiuti e sono soggetti alla tassa.
art. 384, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.
Quando, a seguito della cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Il contratto di consorzio non assorbe le imprese consorziate in un soggetto unitario: il consorzio costituisce un’organizzazione comune strumentale e, quando contratta con terzi nell’interesse dei consorziati, opera quale loro mandatario. Le obbligazioni così assunte sorgono direttamente in capo ai consorziati interessati anche senza spendita del loro nome.
- Ai fini della T.A.R.S.U., soggetto passivo è chi occupa o detiene effettivamente il locale o l’area, a prescindere dal titolo di diritto o di fatto e dalla circostanza che il contratto relativo al servizio sia stato stipulato da un’associazione temporanea di imprese. È rilevante, in concreto, l’individuazione dell’impresa consorziata alla quale il servizio è stato affidato e che lo esercita.
- L’esclusione dalla T.A.R.S.U. per le aree che non possono produrre rifiuti in ragione del particolare uso cui sono stabilmente destinate richiede che il contribuente dimostri sia la stabile destinazione sia l’assenza di produzione di rifiuti connessa a tale uso.
- Le aree adibite a parcheggio, in quanto frequentate da persone e interessate dal quotidiano afflusso di veicoli, sono presuntivamente idonee a produrre rifiuti e sono assoggettate alla T.A.R.S.U. La detenzione strumentale all’esecuzione del servizio, anche nell’interesse del Comune, è sufficiente e non occorrono la completa sottrazione fisica dell’area all’uso pubblico né la titolarità di un diritto reale.
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