Sentenza n. 384/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. “D.A.Spo.”) emesso dal Questore di Perugia in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, per il tramite del quale si impone al ricorrente il divieto di accedere per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla notifica del provvedimento, l’accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di Coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipano squadre di calcio militanti in campionati Nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F.I.G.C. nonché a tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rappresentative nazionali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.Spo. della durata di un anno, con divieto di accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni calcistiche indicate nel provvedimento
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il D.A.Spo. adottato in relazione a un episodio verificatosi al termine di una partita del campionato di Promozione. Ha dedotto, in primo luogo, violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di pericolosità sociale e difetto di istruttoria: secondo la sua ricostruzione, il video mostrerebbe soltanto un tentativo di avvicinarsi ai contendenti per separarli, senza aggressione, contatto fisico o spinta, e l’allenatore lo avrebbe allontanato prima che potesse intervenire. Ha richiamato anche il comportamento successivo, consistente nel non tornare verso la colluttazione e nel richiamare l’arbitro, e la squalifica dell’allenatore per avere colpito un avversario. In subordine, ha contestato la motivazione e la mancata considerazione degli elementi a discarico, nonché la sproporzione della misura rispetto al ruolo ritenuto marginale e privo di incidenza causale. Ha inoltre lamentato che la proposta dei Carabinieri non si basasse sulla percezione diretta di operanti presenti sul campo e che altri tesserati indicati dall’arbitro come autori di violenze non fossero stati deferiti né proposti per il D.A.Spo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto pacifico che il ricorrente non avesse colpito l’avversario, ma ha giudicato che la corsa verso di lui con le braccia protese, dopo il pugno da questi sferrato a un compagno, integrasse una partecipazione attiva e volontaria alla condotta violenta. Il mancato compimento dell’aggressione, dovuto all’intervento dell’allenatore, non esclude il D.A.Spo., poiché la misura è preventiva e anticipa la tutela alla soglia del pericolo. Il successivo allontanamento e il comportamento apparentemente tranquillo nei pressi dell’arbitro non cancellavano la precedente condotta, potendo essere spiegati con il recupero dell’autocontrollo e l’intento di evitare conseguenze disciplinari. Il video, la cui autenticità e completezza non erano contestate, era chiaro e sufficiente a fondare l’accertamento anche senza la percezione diretta di operatori sul campo; l’istruttoria era selettiva e aderente alle immagini, che non confermavano il coinvolgimento degli altri tesserati indicati dall’arbitro. Il TAR ha inoltre rilevato la riconducibilità dei fatti alla fattispecie dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 401/1989, dato che il ricorrente era stato denunciato per avere preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di una manifestazione sportiva. Ha respinto anche la censura di sproporzione: rispetto alla proposta di tre anni con obbligo di comparizione, la Questura aveva applicato il solo divieto per un anno, minimo previsto dalla norma, senza obbligo di presentazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettere a) e b), legge 13 dicembre 1989, n. 401
Tuttavia, una “reazione” verso l’avversario che un istante prima ha colpito con un pugno al volto un compagno di squadra, interrotta soltanto perché l’allenatore “spostava bruscamente” il ricorrente, è precisamente la condotta finalizzata alla partecipazione attiva che la fattispecie dell’art. 6, comma 1, della legge 401/1989 considera, alla lettera b), e il suo mancato “compimento” (per intervento altrui, di cui non rilevano le intenzioni) non sottrae una simile condotta all’applicazione del D.A.Spo., che anticipa la soglia della prevenzione al pericolo e non attende che si sia prodotta una lesione.
La fattispecie consente di applicare il D.A.Spo. anche quando la partecipazione attiva a una condotta violenta non si compia per l’intervento di terzi: la misura ha funzione preventiva e non richiede che si sia già verificata una lesione. Il giudice ha inoltre ritenuto rilevante la fattispecie della lettera a) in relazione alla denuncia per partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
art. 60 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Alla camera di consiglio del 22 settembre 2026, col consenso delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata, dopo avere sentito le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione del D.A.Spo. previsto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, la partecipazione attiva e volontaria a una condotta violenta può rilevare anche quando l’azione non giunga a compimento perché interrotta dall’intervento di terzi: la funzione preventiva della misura anticipa la tutela alla soglia del pericolo e non richiede che si produca una lesione.
- Un filmato autentico e completo, non contestato dalle parti e chiaro rispetto alla condotta rilevante, può costituire base istruttoria sufficiente per l’adozione del D.A.Spo. anche in assenza della percezione diretta dei fatti da parte degli operatori sul campo.
- La condotta violenta già tenuta in occasione di una manifestazione sportiva non è neutralizzata dal comportamento successivo apparentemente tranquillo, quando quest’ultimo sia compatibile con il recupero dell’autocontrollo e non smentisca quanto documentato dalle immagini.
- La durata minima del divieto, senza obbligo di comparizione, è stata ritenuta proporzionata in rapporto alla condotta accertata e alla proposta amministrativa, più gravosa, di un divieto triennale accompagnato dall’obbligo di presentazione.
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