Parere n. 71/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Vanessa Zangaglia (avv. Pietro Giorgianni) per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento dell'A.S.P. di Palermo prot. n. 0228539 del 5 maggio 2025, con cui la ricorrente ha riportato il giudizio di non idoneità alla prova scritta del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e indeterminato di Tecnico della Neurofisiopatologia, codice 01723.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento dell'A.S.P. di Palermo prot. n. 0228539 del 5 maggio 2025, recante la non idoneità alla prova scritta del concorso per cinque posti di Tecnico della Neurofisiopatologia, codice 01723.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente aveva conseguito 19,50/30 alla prova scritta, a fronte del punteggio minimo di 21/30, ed era stata pertanto esclusa dalle prove successive. Ha sostenuto che la Commissione esaminatrice avesse erroneamente considerato sbagliata la risposta da lei fornita alla domanda n. 8, poiché la risposta corretta sarebbe stata la B e non la A indicata nello schema delle risposte esatte. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere e ha chiesto l'annullamento del giudizio di non idoneità, previa sospensione. Nel corso del procedimento consultivo, la Commissione ha riesaminato la prova, riconosciuto corretta la risposta B, attribuito alla candidata il voto di 21/30 e disposto la sua ammissione alle prove successive. Si è quindi posta la questione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Commissione esaminatrice, con verbale n. 7 del 3 settembre 2025, ha accolto l'istanza di rivalutazione della candidata, riconoscendo come corretta la risposta alla domanda n. 8, attribuendole il punteggio di 21/30 e ammettendola alle prove successive. Poiché l'Amministrazione ha adottato un atto satisfattivo rispetto alla pretesa sostanziale fatta valere, non residuava alcun interesse attuale alla decisione del ricorso straordinario. La Commissione ha inoltre riesaminato la medesima domanda per tutti i candidati. L'istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Sopravvenuta rivalutazione della prova scritta
La Commissione esaminatrice ha accolto l'istanza della candidata, riconoscendo corretta la risposta B alla domanda n. 8 e attribuendo il punteggio di 21/30.
Sopravvenuta carenza di interesse
L'ammissione della ricorrente alle prove successive ha integralmente soddisfatto l'interesse perseguito con il ricorso, rendendo improcedibile la domanda di annullamento.
Istanza cautelare
La richiesta di sospensione del provvedimento impugnato è stata assorbita in ragione della definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- La rivalutazione della prova concorsuale che comporti il raggiungimento del punteggio minimo e l'ammissione del candidato alle prove successive elimina l'interesse attuale alla decisione sull'originario giudizio di non idoneità.
- Quando la sopravvenienza amministrativa rende inutile la decisione sul merito del ricorso, la relativa istanza cautelare deve ritenersi assorbita.
Non idoneità alla prova scritta di un concorso per tecnico della neurofisiopatologia
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il giudizio di non idoneità alla prova scritta di un concorso bandito dall'A.S.P. di Palermo per cinque posti a tempo pieno e indeterminato di Tecnico della Neurofisiopatologia.
Premesse e richiesta
La candidata aveva ottenuto 19,50/30, a fronte del punteggio minimo di 21/30, ed era stata esclusa dalle prove successive. Dopo avere acquisito lo schema delle risposte esatte, aveva contestato la valutazione della domanda n. 8, sostenendo che la risposta corretta fosse la B, da lei indicata, e non la A indicata dalla Commissione.
Secondo la ricorrente, il riconoscimento della correttezza della risposta avrebbe comportato l'attribuzione di ulteriori 1,50 punti e il raggiungimento del punteggio minimo necessario per l'ammissione. Ha quindi impugnato il provvedimento di non idoneità deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendone l'annullamento, previa sospensione.
Rivalutazione della prova da parte della Commissione
Nel corso del procedimento, la Commissione esaminatrice ha riesaminato la contestazione. Con verbale n. 7 del 3 settembre 2025 ha accolto l'istanza della candidata, riconoscendo corretta la risposta B alla domanda n. 8.
A seguito della rivalutazione, la candidata ha conseguito il punteggio di 21/30 ed è stata ammessa alle prove successive del concorso. La Commissione ha inoltre proceduto alla revisione della medesima risposta per tutti i candidati alla selezione.
Valutazioni del Consiglio
Il Consiglio ha rilevato che la rivalutazione amministrativa ha prodotto esattamente il risultato perseguito con il ricorso: la correzione della risposta contestata, il raggiungimento della soglia minima e l'ammissione alle fasi successive del concorso.
Poiché l'interesse della candidata era integralmente soddisfatto, non residuava un interesse attuale alla decisione sul provvedimento originario di non idoneità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Conclusione
Il parere ha disposto l'improcedibilità del ricorso straordinario. L'istanza di sospensione è stata assorbita, non essendo più necessario adottare una misura cautelare dopo l'ammissione della candidata alle prove successive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 65/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 66/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 68/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →