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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7261/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (spedizioniere)

La controversia

A seguito di un’importazione, avvenuta nel 2011, di merce di provenienza cinese, l’Agenzia delle dogane rettificava al rialzo il valore dichiarato e contestava allo spedizioniere il mancato integrale pagamento dei dazi, irrogandogli sanzioni in quanto rappresentante diretto dell’importatore. La Commissione tributaria provinciale di Napoli respingeva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4163/33/15 depositata il 5 maggio 2015, respingeva l’appello, ritenendo che lo spedizioniere fosse gravato da un generale dovere di vigilanza sui dati della dichiarazione e che potesse rispondere delle irregolarità doganali. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Con i primi due deduceva, rispettivamente, la violazione dell’art. 201, par. 3, del Codice doganale comunitario, sostenendo che in caso di rappresentanza diretta il debitore doganale è l’importatore, e la violazione dell’art. 2, commi 6 e 7, della L. n. 213/2000, sostenendo che la responsabilità dello spedizioniere richiede la conoscenza, effettiva o ragionevolmente esigibile, della falsità o irregolarità dei dati da lui forniti, e non sorge per il mero deposito di documenti ricevuti dall’importatore. Con il terzo motivo invocava l’art. 10 del D.Lgs. n. 472/1997, contestando l’assenza di prova della colpa; con il quarto denunciava, ai sensi della L. n. 212/2000 e dell’art. 64, par. 6, CDC, la mancata instaurazione del contraddittorio; con il quinto lamentava un vizio motivazionale circa la conoscenza dell’erroneità dei dati sul valore della merce.

La decisione

La Corte ha dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del Ministero dell’economia e delle finanze, essendo legittimata passiva soltanto l’Agenzia delle dogane. Ha accolto il primo e il secondo motivo: la dichiarazione doganale era stata validamente presentata e poi rettificata, sicché la fattispecie ricadeva nell’art. 201 CDC e non nelle ipotesi di obbligazione doganale derivante da introduzione irregolare, sottrazione al controllo o altre violazioni previste dagli artt. 202-205 CDC. La responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto non poteva essere fondata su un generale dovere di vigilanza né sul solo deposito della dichiarazione predisposta dall’importatore con i documenti da questi consegnati; occorreva che l’Amministrazione dimostrasse che lo spedizioniere aveva fornito dati o allegato documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone ragionevolmente conoscere l’irregolarità, l’incompletezza, la non veridicità, l’inidoneità o l’invalidità. Tale prova non risultava dedotta o allegata nel caso concreto. Il terzo, quarto e quinto motivo sono rimasti assorbiti dall’accoglimento dei primi due. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 5, par. 2, Regolamento (CEE) n. 2913/1992

    Ai sensi dell’art. 5, p. 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

    La dichiarazione doganale può essere presentata dall’importatore oppure tramite un rappresentante; la distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta rileva per individuare chi assume la posizione di dichiarante e, di regola, il debito doganale.

  • art. 40 TULD

    Ai sensi dell’art. 5, p. 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

    La disposizione consente che la dichiarazione doganale sia resa personalmente dall’importatore o per mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

  • art. 201, parr. 3 e 4, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell’art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell’importatore, non è obbligato, in solido con quest’ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell’accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore, allegando i documenti da quest’ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l’Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità, l’incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inidoneità o l’invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata”.

    Nella dichiarazione regolarmente presentata, il rappresentante diretto non è solidalmente debitore per il solo fatto di aver depositato la dichiarazione predisposta dall’importatore e i documenti da questo forniti. Risponde invece, in solido, se l’Amministrazione prova che ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione conoscendone, o dovendone ragionevolmente conoscere, i vizi.

  • art. 4, punto 18, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    Dal combinato disposto degli artt. 201, p. 3, e 4, punto 18, CDC e in correlazione con l’immissione di merci in libera pratica per effetto della sequenza procedimentale prevista dagli artt. 38 ss. CDC (trasporto delle stesse presso gli uffici doganali o zone franche e presentazione in dogana), l’obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all’autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce.

    La figura del dichiarante è centrale per individuare il debitore doganale: l’obbligazione sorta con la dichiarazione si collega al suo autore, indipendentemente dal rapporto di quest’ultimo con la merce.

  • art. 5, par. 4, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    La centralità della figura del dichiarante è confermata anche dall’art. 5, comma 4, del regolamento (CEE) n. 2913/1992, secondo cui “la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto”.

    Chi non dichiara di agire per un terzo, o non dispone del relativo potere rappresentativo, è considerato agire in nome e per conto proprio; la mancanza di prova della rappresentanza comporta quindi la presunzione di rappresentanza indiretta.

  • art. 202 Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    In dette ipotesi, l’obbligazione doganale è legata al verificarsi di un fatto, configurandosi una importazione di merci che prescinda dalla esistenza di una valida dichiarazione doganale.

    Quando l’obbligazione deriva dall’introduzione irregolare, essa sorge per il fatto materiale e non per effetto di una dichiarazione valida; sono debitori i soggetti individuati dalla norma, compresi quelli che abbiano partecipato sapendo o dovendo ragionevolmente sapere dell’irregolarità.

  • art. 203 Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    In dette ipotesi, l’obbligazione doganale è legata al verificarsi di un fatto, configurandosi una importazione di merci che prescinda dalla esistenza di una valida dichiarazione doganale.

    In caso di sottrazione della merce al controllo doganale, il debito è collegato al fatto della sottrazione e ricade sui soggetti individuati dalla disciplina, non essendo necessario che l’obbligazione derivi da una dichiarazione doganale.

  • artt. 204 e 205 Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    In dette ipotesi, l’obbligazione doganale è legata al verificarsi di un fatto, configurandosi una importazione di merci che prescinda dalla esistenza di una valida dichiarazione doganale.

    Per le ulteriori violazioni doganali contemplate da tali disposizioni, l’obbligazione sorge in relazione al fatto irregolare e non per effetto della presentazione di una dichiarazione successivamente rettificata.

  • art. 2, comma 6, L. n. 213/2000

    Residua, con riferimento al rappresentante diretto dell’importatore, la L. n. 213 del 2000, art. 2, comma 6, per il quale “in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo”.

    La responsabilità solidale dello spedizioniere per i dati e i documenti della dichiarazione presuppone che egli ne conoscesse o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscerne l’erroneità. Interpretata in conformità al diritto unionale, la disposizione non comporta responsabilità per il mero deposito di dati e documenti forniti dall’importatore.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è, ovviamente, a carico dell’Amministrazione doganale e può essere fornita anche a mezzo di elementi presuntivi, secondo la generale previsione dell’art. 2729 c.c..

    Spetta all’Amministrazione doganale provare i presupposti della responsabilità solidale dello spedizioniere; la prova può essere fornita anche mediante presunzioni.

  • art. 41 TULD

    La L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 28 ha definitivamente abrogato, a far data dal 15/05/1998, l’art. 41 TULD (che prevedeva, al comma 2, la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere a seguito di rettifica dell’accertamento), già ritenuto incompatibile con il CDC fin dalle operazioni effettuate in epoca successiva al 01/01/1989.

    La responsabilità sussidiaria dello spedizioniere prevista dall’art. 41 TULD è stata abrogata dal 15 maggio 1998 e non può fondare la pretesa relativa alla fattispecie decisa.

  • art. 28 L. n. 146/1998

    La L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 28 ha definitivamente abrogato, a far data dal 15/05/1998, l’art. 41 TULD (che prevedeva, al comma 2, la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere a seguito di rettifica dell’accertamento), già ritenuto incompatibile con il CDC fin dalle operazioni effettuate in epoca successiva al 01/01/1989.

    La disposizione ha abrogato l’art. 41 TULD con effetto dal 15 maggio 1998, eliminando la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere in caso di rettifica dell’accertamento.

  • art. 38, par. 1, e art. 40 Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    Invero, l’introduzione della merce non ha rispettato le fasi contemplate dall’art. 38, n. 1 e art. 40 CDC (Cass. n. 5159 del 01/03/2013), ossia conduzione/trasporto all’ufficio doganale e presentazione in dogana.

    Le disposizioni individuano le fasi di conduzione o trasporto delle merci all’ufficio doganale e di presentazione in dogana, la cui inosservanza può integrare un’introduzione irregolare. Nel caso deciso, tuttavia, la dichiarazione era stata validamente presentata e poi rettificata.

Massime di principio

  • In caso di dichiarazione doganale regolarmente presentata ai sensi dell’art. 201 CDC, l’obbligazione doganale grava sul dichiarante; il rappresentante diretto, agendo in nome e per conto dell’importatore, resta normalmente estraneo alla fattispecie impositiva.
  • Il rappresentante diretto dell’importatore non risponde in solido dei dazi rettificati quando si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore e a presentare i documenti da questi consegnati.
  • La responsabilità solidale del rappresentante diretto per violazione degli obblighi professionali sussiste se l’Amministrazione doganale prova che egli ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone ragionevolmente conoscere l’irregolarità, l’incompletezza, la non veridicità, l’inidoneità o l’invalidità.
  • La prova dei presupposti della responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto grava sull’Amministrazione doganale e può essere fornita anche mediante presunzioni.
  • Le ipotesi di obbligazione doganale derivante da introduzione irregolare, sottrazione al controllo o altre violazioni doganali vanno distinte dalla rettifica di una dichiarazione validamente presentata: nelle prime il debito sorge dal fatto irregolare, mentre nella seconda trova applicazione la disciplina dell’art. 201 CDC.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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