Ordinanza n. 685/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di “DINIEGO PARZIALE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N.6688 DEL 19/02/2026”, adottato in data 03.03.2026 da parte del Comune di Sondrio – e notificato con PEC alla ricorrente in data 03 MARZO 2026 – protocollo Rif. REG_UFFICIALE - 0008660 - Uscita - 03/03/2026 - 16:30; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso alla sopra richiamato diniego parziale all'occupazione temporanea del suolo pubblico di cui alla richiesta prot. 6688 del 19.02.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale dell'occupazione temporanea di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 3 marzo 2026, con cui è stata negata parzialmente l'occupazione temporanea del suolo pubblico richiesta per una determinata superficie. Ha proposto anche domanda cautelare di sospensione, contestando, tra l'altro, l'omissione del preavviso di rigetto. Il Comune si è costituito; un ulteriore soggetto indicato in epigrafe non si è costituito. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, il diniego parziale appare, in sede di sommaria delibazione, necessaria applicazione dell'art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana, disposizione non impugnata; per tale ragione non sembra rilevare neppure l'omissione del preavviso di rigetto. Quanto al periculum, il ricorrente non ha specificamente prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato utilizzo dell'area di circa 6,76 mq, anche considerando che il Comune ha comunque autorizzato l'occupazione di una superficie complessiva di 19,12 mq. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha respinto l'istanza in assenza di entrambi.
art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto, in sede cautelare, necessaria applicazione di tale disposizione regolamentare, non impugnata dal ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il provvedimento impugnato appare mera e necessaria applicazione di una disposizione regolamentare non impugnata, può essere esclusa, in una sommaria delibazione, la sussistenza del fumus boni iuris; la mancata impugnazione della disposizione presupposta può rendere non rilevanti, ai fini cautelari, anche censure relative all'omissione del preavviso di rigetto.
- Il periculum in mora richiede la prospettazione specifica di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è integrato dal mancato utilizzo di una porzione limitata di area quando l'amministrazione abbia comunque autorizzato l'occupazione di una superficie significativamente maggiore.
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