Sentenza del 14/12/2016 n. 25702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso originario perché proposto soltanto contro l'Agenzia delle entrate e non anche contro il concessionario Gerit. La controversia riguardava un'intimazione di pagamento per IVA e accessori relativi all'anno d'imposta 1988, nonché la contestata omessa o tardiva notificazione della cartella di pagamento e degli atti presupposti. Secondo la CTR, le contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte al concessionario; il ricorrente ha invece sostenuto che il legittimato passivo fosse l'Agenzia delle entrate, quale ente titolare del credito tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della Gerit, poiché il concessionario non era stato parte dei precedenti gradi di giudizio. Ha però accolto il motivo principale del contribuente, affermando che, quando si contesta l'omessa notificazione della cartella o la validità della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito, cioè all'Agenzia delle entrate, e non al concessionario. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
La notificazione dell'avviso di mora consente al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendo la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando la stessa pretesa tributaria.
Il contribuente può impugnare l'atto successivo, come l'intimazione o l'avviso di mora, anche per contestare l'omessa notificazione della cartella di pagamento o degli atti precedenti.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La pronuncia richiama la disciplina della riscossione vigente anteriormente alla riforma introdotta dal decreto.
Nel regime anteriore alla riforma, la cartella di pagamento aveva la funzione di portare a conoscenza del contribuente la pretesa iscritta a ruolo entro termini stabiliti a pena di decadenza.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 16412/2007
La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario.
Quando la contestazione riguarda l'esistenza, la validità o la notificazione della pretesa tributaria, il soggetto da convenire è l'ente impositore titolare del credito. Il concessionario può essere coinvolto per vizi propri dell'attività di riscossione o notificazione.
Cassazione civile, sentenza n. 9762/2014
Il concessionario, se destinatario dell'impugnazione, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito, se non vuole rispondere dell'esito della lite.
Non sussiste un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario; il giudice non deve integrare d'ufficio il contraddittorio.
Massime di principio
- Per stabilire contro chi proporre il ricorso occorre distinguere tra contestazioni relative alla pretesa tributaria o agli atti presupposti, che vanno rivolte all'ente impositore titolare del credito, e contestazioni relative a vizi propri dell'attività di riscossione o notificazione, che possono riguardare il concessionario.
- L'omessa notificazione della cartella di pagamento può essere contestata impugnando il successivo atto di riscossione, come un'intimazione di pagamento o un avviso di mora, senza che ciò elimini il vizio della sequenza procedimentale.
- La mancata notifica della cartella non impedisce al contribuente di difendersi contro l'atto successivo e di contestare sia la validità della pretesa sia l'assenza dell'atto presupposto.
- Il concessionario non è automaticamente il legittimato passivo per ogni contestazione riguardante la riscossione: l'ente creditore resta il soggetto corretto quando si mette in discussione il fondamento o la regolare formazione della pretesa tributaria.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva sul merito: comporta la riapertura del giudizio davanti al giudice di rinvio, che dovrà esaminare le contestazioni sostanziali e decidere anche sulle spese.
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