Sentenza n. 157/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 62/2025, RG 32/2025, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 20/03/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 21/03/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3), nonché per l’assegnazione del termine per provvedere non superiore a sessanta giorni e per la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento rispetto al prefiggendo termine;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Fermo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Fermo, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione e non impugnata, quindi passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nel titolo, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né l'inadempimento né la spettanza e l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché prima della sua proposizione era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione e del giudizio di ottemperanza, finalizzati a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione attributiva del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un giudicato favorevole, non contestata dall'Amministrazione costituita soltanto formalmente, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di integrale adempimento, salvo quanto eventualmente già pagato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di perdurante inerzia.
- Quando l'inadempimento dell'Amministrazione sussiste già al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del relativo giudizio possono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente.
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