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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18557/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bonanti impugna la sentenza d'appello che, su appello proposto dalla sola parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., ha riformato la precedente assoluzione perche' il fatto non sussiste pronunciata dal Tribunale e lo ha condannato al risarcimento del danno. Il ricorso articolava tre motivi principali: (1) violazione del giudicato interno penale e disparita' di trattamento per il fatto che l'assoluzione e' divenuta definitiva per mancata impugnazione del pubblico ministero; (2) vizi di motivazione e insufficienza di prove, con plurime sub-censure tra cui difetto di legittimazione passiva, sconfinamento dal devolutum, rinnovazione istruttoria d'ufficio illegittima, valutazione errata e denigrazione della testimonianza favorevole (Barone), e decisione fondata su meri sospetti; (3) utilizzabilita' illegittima della trascrizione di una chiamata anonima al 118 (violazione artt. 234 e 240 c.p.p. e mancato deposito del supporto telematico). Inoltre la parte civile aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso per incompatibilita' del difensore (Avv. Fabio Ferrari) che in vario titolo aveva assunto ruoli nel procedimento.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. In via preliminare la Corte ha rigettato l'eccezione di incompatibilita' del difensore, ritenendo che il cumulo, in tempi diversi, delle funzioni di difensore e di testimone non comporti di per se' l'inammissibilita' dell'impugnazione ex art. 613 c.p.p.; la regola sull'incompatibilita' e' limitata ai casi espressamente disciplinati (art. 106 c.p.p. e art. 197 c.p.p.) e la disciplina e' rimessa soprattutto alla deontologia forense. Quanto al merito dell'impugnazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il giudice penale investito dell'appello della sola parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p. puo' accertare la responsabilita' civile secondo i criteri civilistici (preponderanza dell'evidenza) anche se l'assoluzione e' divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali, perche' il giudicato penale non impedisce l'accertamento autonomo dell'illecito civile. Ha inoltre confermato la legittimita' della rinnovazione istruttoria d'ufficio (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) quando la Corte intenda riformare la valutazione della prova dichiarativa decisiva; ha ritenuto aspecifiche e inammissibili le censure che sostanzialmente ripropongono una rivalutazione sommaria del merito probatorio; ha inoltre considerato non decisiva l'eccezione sulla trascrizione della chiamata al 118, precisando che l'art. 240 c.p.p. vieta l'utilizzo come prova del contenuto di dichiarazioni anonime ma non l'accertamento di un fatto oggettivo che il documento attesta (ad es. presenza di un testimone o stato di incoscienza), e che la mancata acquisizione del supporto telematico incide sulla valutazione di attendibilita' ma non automaticamente sull'inutilizzabilita'. Per questi motivi il ricorso e' stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione in favore della parte civile di euro 2.363,00 oltre accessori, e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello della sola parte civile: la Corte investita deve pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile applicando criteri civilistici anche se l'assoluzione e' divenuta definitiva per gli effetti penali

  • art. 642 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (truffa): richiamata come titolo del capo d'accusa da cui derivava la vicenda civile

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale; la Corte ha ritenuto che soddisfando tale requisito non sussistesse automaticamente inammissibilita' per 'incompatibilita'' del difensore

  • art. 106 cod. proc. pen.

    Regola l'incompatibilita' del difensore con il ruolo di coimputato; la Corte ha richiamato la delimitazione normativa dell'incompatibilita' e l'impossibilita' di estenderla oltre i casi previsti

  • art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'incompatibilita' a testimoniare per alcune categorie (es. giudice, Pm, loro ausiliari, difensore che abbia svolto investigazioni difensive); la Corte ha osservato che la norma non stabilisce incompatibilita' assoluta tra difensore e testimone

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Autorizza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha ritenuto legittimo disporre l'esame di testi in appello quando si intende riformare la valutazione della prova dichiarativa decisiva del primo grado

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Vieta l'utilizzo probatorio di documenti contenenti dichiarazioni anonime; la Corte ha precisato che la norma impedisce l'uso del contenuto della dichiarazione anonima come prova, ma non ostacola l'accertamento di fatti oggettivi attestati dal documento

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di inammissibilita' per difetto di specificita'; la Corte ha richiamato tale principio per dichiarare aspecifici e inammissibili motivi che si limitano a riproporre valutazioni del merito

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di responsabilita' personale e alla tutela della presunzione di innocenza; la Corte ha osservato che la distinzione tra piani penale e civile e' compatibile con i principi costituzionali

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Citate nelle questioni di incompatibilita' e contraddittorio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha distinto tra incompatibilita' giuridica e regolamentazione deontologica

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento/assoluzione richiamata nel contesto delle censure di Bonanti; la Corte ha richiamato la distinzione tra efficacia penale del giudicato e valutazione civile autonoma

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma che regola le modalita' di rinnovazione dell'istruttoria e l'escussione dei testi; il ricorrente la invocava contro presunto sconfinamento d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto legittima la rinnovazione ex art. 603 terzo comma bis

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Principi sulla formula probatoria: il ricorrente invocava il criterio degli indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova sia rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi evidenti

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norma sulla produzione documentale e registrazioni; citata dal ricorrente in relazione al mancato deposito del supporto telematico, la Corte ha osservato che la mancanza influisce sull'attendibilita' ma non necessariamente sull'inutilizzabilita'

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all'onere della prova; la Corte ha ribadito che in sede di appello ai soli fini civili valgono i criteri civilistici e il giudice di merito valuta la preponderanza degli elementi

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma dell'illecito extracontrattuale invocata dalla parte civile quale titolo per la domanda di risarcimento; la Corte ha confermato che l'accertamento dell'illecito civile e' autonomo rispetto a quello penale

Massime di principio

  • Quando l'appello e' promosso solo dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p. il giudice d'appello penale puo' accertare la responsabilita' civile applicando criteri civilistici (preponderanza dell'evidenza), anche se l'assoluzione e' divenuta definitiva per gli effetti penali; il giudicato penale limita la rinnovazione dell'accertamento penale ma non impedisce l'accertamento civile autonomo.
  • Il cumulo, in momenti diversi, delle funzioni di difensore e di testimone non determina automaticamente l'inammissibilita' dell'impugnazione per incompatibilita'; l'incompatibilita' percio' e' regolata nei casi tassativi previsti dalla legge e resta rilevante soprattutto sotto il profilo deontologico.
  • La Corte d'appello che intenda riformare la valutazione della prova dichiarativa decisiva del primo grado e' legittimata a rinnovare d'ufficio l'istruttoria (esame testi) per garantire il principio di immediatezza e una valutazione corretta della prova orale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.).
  • I documenti contenenti dichiarazioni anonime non possono essere utilizzati come prova del contenuto di quelle dichiarazioni (art. 240 c.p.p.), ma un documento che registra un fatto oggettivo riferibile a una chiamata o a una presenza sul luogo (ad es. esistenza della telefonata al 118) puo' essere utilizzato per accertare il fatto obiettivo; la mancata produzione del supporto telematico incide sull'attendibilita' ma non necessariamente sull'inutilizzabilita'.
  • In Cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono in mera rivalutazione del merito probatorio o in riproposizione pedissequa dei motivi gia' disattesi in appello; i motivi devono essere specifici e collegati alla motivazione impugnata o addurre vizi di diritto o di manifesta illogicita'.
  • Per impugnare con successo la valutazione probatoria e' necessario dimostrare l'esistenza di vizi motivazionali essenziali (mancanza, manifesta illogicita', contraddittorieta'), non una semplice preferenza alternativa delle risultanze processuali.

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