Sentenza del 07/02/2020 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Soggetti passivi IMU - Presupposto applicativo dell'IMU - Immobili occupati abusivamente - Rimborso o riduzione d'imposta non riconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria di alcune palazzine del Villaggio Olimpico chiese il rimborso integrale dell'IMU versata per gli anni 2013-2016 perché alcune delle palazzine risultavano occupate abusivamente dal marzo 2013. In via subordinata chiese il rimborso del 50% invocando l'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011, ritenendo che gli immobili occupati sine titulo rientrassero nella nozione di "fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati". Il Comune riconobbe il dimezzamento solo per l'anno 2016 in forza di una deliberazione comunale del 5.4.2016; per il resto respinse la richiesta. La controversia riguardava pertanto l'esclusione del presupposto impositivo (per impossibilità materiale di godimento) e/o l'applicabilità della riduzione del 50%.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi della XXX S.p.A. Il giudice ha ritenuto che il presupposto dell'IMU sia la titolarità del diritto reale (proprietà o altro diritto reale) e non la disponibilità materiale o l'effettivo esercizio di fatto sul bene: pertanto l'occupazione abusiva non esclude l'obbligo impositivo. Inoltre la Commissione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che conferma tale principio. Quanto alla riduzione del 50%, il Comune aveva già riconosciuto tale beneficio solo per il 2016 in virtù della delibera comunale che ha equiparato l'occupazione abusiva allo stato di inagibilità, misura che però è intervenuta nel 2016. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 1
"il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili... ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi"
Il presupposto impositivo dell'IMU è la titolarità del diritto reale di godimento sull'immobile; la disponibilità materiale o l'effettivo esercizio di fatto non incidono sull'obbligo tributario.
D.Lgs. n. 23/2011, art. 8, comma 2
Citato dalla parte ma non determinante nel decisum; la Commissione ha concentrato l'analisi sul principio contenuto nell'art. 9 relativo alla titolarità del diritto reale.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 3, lett. b)
"Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati la base imponibile dell'IMU deve essere ridotta del 50%"
La norma concede la riduzione del 50% per immobili tecnico/edilizi identificati come inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; la Commissione ha ritenuto che tale nozione non includa automaticamente l'occupazione abusiva salvo diversa disciplina locale intervenuta successivamente.
Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 05.04.2016
Con tale deliberazione il Comune ha equiparato lo stato di occupazione abusiva a quello di inagibilità ai fini dell'IMU (dimezzamento della base imponibile), ma la misura ha efficacia a partire dall'adozione e non retroagisce agli anni precedenti.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. n. 19881/2017; n. 14678/2016; n. 26211/2016; n. 22216/2015) e giurisprudenza di merito (CTR Roma n. 366/2018)
Riferimenti alle pronunce
Consolidato orientamento secondo cui il proprietario resta soggetto passivo dell'imposta anche se l'immobile è sottoposto a sequestro o comunque non disponibile materialmente; il presupposto è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità materiale.
Massime di principio
- La titolarità del diritto reale di proprietà o altro diritto reale è il presupposto soggettivo dell'IMU: la mera perdita della disponibilità materiale (es. occupazione abusiva, sequestro) non esonera dall'imposta.
- La riduzione della base imponibile del 50% prevista dall'art.13, c.3, D.L. 201/2011 riguarda immobili tecnicamente inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; l'occupazione abusiva non è automaticamente equiparabile a tale nozione salvo espressa normativa o provvedimento locale che lo stabilisca.
- Provvedimenti comunali che equiparino l'occupazione abusiva all'inagibilità possono riconoscere riduzioni o agevolazioni, ma operano a decorrere dalla loro efficacia (in genere prospetticamente) e non retroattivamente, salvo che sia espressamente previsto.
- Se solo parte del patrimonio è effettivamente occupato abusivamente, eventuali rimborsi o riduzioni non possono essere estesi agli immobili rimasti nella piena disponibilità o regolarmente locati: la prova della concreta situazione di ciascun immobile grava sul richiedente.
- Il contribuente ha l'onere di adottare misure idonee per evitare o limitare occupazioni abusive; l'esistenza di occupazione non giustifica automaticamente l'esenzione o il rimborso totale dell'imposta.
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