Sentenza del 07/02/2020 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile per intempestività del gravame, avendo rilevato l'assenza della prova idonea della data di spedizione (rilevazione d'ufficio). Nessuna condanna alle spese, poiché le parti appellate non si sono costituite.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto appello ma al deposito in Commissione (24.04.2018) non ha prodotto la prova idonea della data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione. Sono stati prodotti avvisi di ricevimento con la data di spedizione manoscritta (26.03.2018) e la data di ricezione (28.03.2018), ma detti avvisi non recavano la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale. In mancanza della ricevuta di spedizione o di un avviso di ricevimento avente la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale, non può essere verificata la tempestività della costituzione in giudizio entro il termine di legge; la data di ricezione risultante (28.03.2018) è inoltre successiva al termine ultimo utile (26.03.2018).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22 comma 1
Stabilisce l'obbligo di deposito, entro 30 giorni dalla proposizione dell'appello, dell'originale notificato o di copia dello stesso unitamente alla prova della spedizione; la mancata produzione rende inammissibile l'atto perché impedisce la verifica della tempestività della costituzione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53 comma 2
Rimanda alle regole procedurali in tema di costituzione e notificazioni nel processo tributario, richiedendo la prova della tempestiva costituzione in giudizio ai fini di ammissibilità dell'impugnazione.
Cass. Sez. V, sentenza n. 16758/2016
sentenza n. 16758 del 09.08.2016
Conferma che l'adempimento probatorio sulla spedizione è requisito strutturale per la validità della costituzione in appello e che la mancanza della prova della spedizione determina inammissibilità, rilevabile d'ufficio.
Cass. Sez. U., sentenza n. 13452/2017
sentenza n. 13452 del 29.05.2017
Ha precisato che l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario; in alternativa, la certificazione dell'agente postale circa la ricezione entro il termine utile può valere ai fini della tempestività.
Cass. Ordinanza n. 2133/2019
Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2133
Ribadisce l'orientamento delle Sezioni Unite: l'avviso di ricevimento è idoneo a supplire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è attestata dall'ufficio postale con stampigliatura o timbro datario, oppure se la ricezione è certificata come avvenuta entro il termine decadenziale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di provare la tempestività della costituzione in giudizio grava sul ricorrente/appellante: va depositata entro 30 giorni dalla proposizione dell'appello la copia dell'atto notificato unitamente alla prova della spedizione (ricevuta di invio) o a un valido equivalente.
- L'avviso di ricevimento (A.R.) è idoneo a provare la data di spedizione solo se la data è asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; la mera annotazione manoscritta della data non soddisfa i requisiti di legge.
- Se non è prodotta prova valida della data di spedizione, il giudice deve fare riferimento alla data di ricezione annotata sull'A.R.; se questa risulta successiva al termine decadenziale l'impugnazione è inammissibile.
- La questione della tempestività della costituzione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile con la sola costituzione del convenuto.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, è prudente: a) conservare e depositare la ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale; b) assicurarsi che ogni avviso di ricevimento riporti la stampigliatura o il timbro datario dell'ufficio postale; c) in alternativa, utilizzare modalità di notifica che forniscano prova certa della data di spedizione/avvenuta consegna entro i termini (es. ufficiale giudiziario, pec ove ammessa e riconosciuta).
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