Sentenza del 07/02/2020 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sanzioni - Elemento soggettivo - Impresa in concordato preventivo - Omesso pagamento - Colpa - Non configurabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto la tesi dell'impresa: ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 168 legge fallimentare, i debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato non sono eseguibili al di fuori del concorso e quindi il mancato pagamento non può comportare l'applicazione di sanzioni; conseguentemente la pretesa sanzionatoria è stata esclusa/annullata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'impresa era stata contestata per omesso pagamento di debiti; il ricorrente ha sostenuto che, essendo stato ammesso al concordato preventivo, tutti i debiti (ante e post dichiarazione) devono concorrere alla stessa massa e non sono eseguibili separatamente, per cui il mancato pagamento non può rilevare come colpa né giustificare sanzioni.
Norme richiamate
art. 168 legge fallimentare
I debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo non sono eseguibili al di fuori del concorso: dal mancato pagamento di tali debiti non possono derivare effetti sanzionatori, ancorché previsti da norme di diritto pubblico.
Massime di principio
- Se un'impresa è ammessa al concordato preventivo, i debiti anteriori all'apertura della procedura devono concorrere alla massa: gli obblighi di pagamento vanno gestiti nell'ambito del procedimento e non tramite esecuzioni individuali.
- La mancanza di pagamento di debiti ante-concordato, in presenza dell'ammissione al concordato, in linea di principio esclude la configurabilità della colpa sanzionabile derivante dall'omesso pagamento.
- Enti pubblici o creditori che intendano ottenere soddisfazione per crediti anteriori alla dichiarazione di concordato devono seguire le modalità della procedura concorsuale; eventuali sanzioni amministrative collegate al mancato pagamento di tali debiti sono normalmente inapplicabili.
- Occorre verificare sempre la natura del debito (ante o post apertura del concordato) e il contenuto del piano/omologazione: pagamenti autorizzati dal piano o disposizioni specifiche del giudice possono avere effetti differenti.
- In casi concreti è opportuno documentare l'ammissione al concordato e richiamare l'art. 168 l.f. per opporre l'ineseguibilità dei crediti pre-concordato e prevenire sanzioni o azioni esecutive improprie.
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