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Sentenza

Sentenza del 07/02/2020 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Modena

IVA - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Riparto dell'onere probatorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione dell'emissione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti (ossia fatture per controparti inesistenti o compiacenti) con conseguente ripresa dell'IVA e sanzioni; la questione riguarda chi debba provare la soggettiva inesistenza e in che misura possano essere utilizzate presunzioni

La decisione

La sentenza chiarisce che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare — anche mediante presunzioni semplici compatibili con il principio di carico probatorio dell'Erario — che un imprenditore onesto e mediamente esperto avrebbe dovuto dubitare dell'esistenza o della regolarità della controparte. Una volta allegata dall'Amministrazione tale serie di elementi presuntivi che rendano verosimile la soggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare la propria estraneità alla frode o la correttezza dell'operazione (es. documentazione, attività di verifica/due diligence, modalità operative), salva l'eventuale valutazione di insufficienza probatoria da parte del giudice

Norme richiamate

  • normativa IVA (regime di imposta e disciplina delle fatture)

    La disciplina IVA è il quadro entro cui si valuta la sussistenza delle operazioni e l'obbligo probatorio; la sentenza interpreta che, nel contesto delle contestazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può far ricorso anche a presunzioni semplici per comprovare ragioni di sospetto che avrebbero dovuto essere rilevate da un imprenditore medio

Massime di principio

  • L'Amministrazione deve comunque fornire elementi concreti (anche presuntivi) che giustifichino la conclusione sulla soggettiva inesistenza: mere affermazioni senza riscontri non sono sufficienti
  • Le presunzioni semplici sono ammesse ma devono essere logiche e riferibili a elementi fattuali che rendono verosimile il dubbio oggettivo su controparte o operazione
  • Il contribuente ha l'onere di provare la propria estraneità alla frode: occorre documentare controlli, due diligence, condizioni operative, corrispondenza, pagamenti e ogni elemento che dimostri la buona fede
  • In pratica, in situazioni a rischio il contribuente dovrebbe mantenere e produrre: anagrafiche clienti/fornitori, contratti, ordini, mezzi di pagamento tracciati, verifiche di esistenza e attività delle controparti, e ogni corrispondenza utile
  • Il giudice valuta il complesso probatorio: ne consegue che né l'Amministrazione né il contribuente possono limitarsi a deduzioni generiche; conta la qualità e coerenza delle prove e delle presunzioni
  • In caso di insufficiente prova dell'Amministrazione la contestazione non può essere accolta; se invece le presunzioni risultano gravi, precise e concordanti, la presunzione si considererà superata solo da una difesa documentale efficace del contribuente

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