Sentenza del 07/02/2020 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 141/2020 RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento -Calcolo degli interessi - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento notificata il 16/01/2019 per omesso versamento IRPEF anno 2010 (importo €2.176,44). Lamentate: mancata notifica dell'atto prodromico, intervenuta prescrizione del credito e illegittimità del calcolo degli interessi per mancata indicazione dei criteri di liquidazione.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la cartella originaria era stata notificata il 04/02/2014, quindi non sussiste la mancata notifica dell'atto prodromico; la successiva intimazione ha impedito l'intervenuta prescrizione decennale del credito (richiamate Cass. nn.4283/2010 e 2941/2007). Quanto al calcolo degli interessi, la Sentenza afferma che non è richiesta l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo poiché il criterio di liquidazione è predeterminato ex lege (art.30 DPR n.602/1973) e l'applicazione è un'operazione matematica verificabile dal debitore. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite (€400,00 oltre IVA e CPA).
Norme richiamate
art.30 DPR n.602/1973
Disciplina il calcolo degli interessi sulle somme dovute; il criterio di liquidazione è stabilito dalla legge, perciò l'applicazione in cartella è un'operazione matematica e non richiede una motivazione dettagliata sui criteri
art.36-bis DPR n.602/1973
La cartella di pagamento è congruamente motivata, anche riferendosi alla dichiarazione da cui deriva il debito e al periodo di competenza, ai fini della determinazione degli importi e degli interessi
Cassazione, ordinanza n.8508/2019
Giurisprudenza richiamata a conferma che la motivazione della cartella circa il calcolo degli interessi è congrua se richiamata alla fonte del debito e al periodo di competenza
Cassazione, sentenze n.4283/2010 e n.2941/2007
Richiamate in relazione al principio secondo cui il termine prescrizionale decennale opera nella fattispecie e non si è perfezionata la prescrizione per la successiva intimazione
Massime di principio
- La cartella di pagamento non è tenuta a dettagliare le modalità di calcolo degli interessi quando il criterio è stabilito dalla legge; basta il richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza affinché il debitore possa verificare il calcolo
- Per contestare il calcolo degli interessi è necessario dimostrare un errore concreto nell'applicazione della normativa (es. tasso errato, periodo di competenza sbagliato, errore aritmetico), non la sola mancata esposizione dei criteri se quelli sono disciplinati ex lege
- La prescrizione del credito può essere interrotta o non maturare se esiste una precedente cartella o successiva intimazione: il contribuente deve documentare l'assenza di atti interruttivi per far valere la prescrizione
- Se si vuol impugnare con successo l'intimazione, è consigliabile chiedere nel ricorso la specificazione dell'elemento contestato con calcoli alternativi e dimostrazioni aritmetiche, nonché produrre prove sulla mancata notifica di eventuali atti prodromici
- La giurisprudenza tende a privilegiare la verificabilità sostanziale del calcolo (possibilità per il debitore di ricostruire l'operazione) rispetto a formalismi sulla mancanza di spiegazioni testuali nelle cartelle
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 feb 2020Sentenza del 07/02/2020 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 7 feb 2020Sentenza del 07/02/2020 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 feb 2020Sentenza del 07/02/2020 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 feb 2020Sentenza del 07/02/2020 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 feb 2020Sentenza del 07/02/2020 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 7 feb 2020Sentenza del 07/02/2020 n. 687 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →