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Sentenza

Sentenza del 07/02/2020 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 141/2020 RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento -Calcolo degli interessi - Motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di intimazione di pagamento notificata il 16/01/2019 per omesso versamento IRPEF anno 2010 (importo €2.176,44). Lamentate: mancata notifica dell'atto prodromico, intervenuta prescrizione del credito e illegittimità del calcolo degli interessi per mancata indicazione dei criteri di liquidazione.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la cartella originaria era stata notificata il 04/02/2014, quindi non sussiste la mancata notifica dell'atto prodromico; la successiva intimazione ha impedito l'intervenuta prescrizione decennale del credito (richiamate Cass. nn.4283/2010 e 2941/2007). Quanto al calcolo degli interessi, la Sentenza afferma che non è richiesta l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo poiché il criterio di liquidazione è predeterminato ex lege (art.30 DPR n.602/1973) e l'applicazione è un'operazione matematica verificabile dal debitore. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite (€400,00 oltre IVA e CPA).

Norme richiamate

  • art.30 DPR n.602/1973

    Disciplina il calcolo degli interessi sulle somme dovute; il criterio di liquidazione è stabilito dalla legge, perciò l'applicazione in cartella è un'operazione matematica e non richiede una motivazione dettagliata sui criteri

  • art.36-bis DPR n.602/1973

    La cartella di pagamento è congruamente motivata, anche riferendosi alla dichiarazione da cui deriva il debito e al periodo di competenza, ai fini della determinazione degli importi e degli interessi

  • Cassazione, ordinanza n.8508/2019

    Giurisprudenza richiamata a conferma che la motivazione della cartella circa il calcolo degli interessi è congrua se richiamata alla fonte del debito e al periodo di competenza

  • Cassazione, sentenze n.4283/2010 e n.2941/2007

    Richiamate in relazione al principio secondo cui il termine prescrizionale decennale opera nella fattispecie e non si è perfezionata la prescrizione per la successiva intimazione

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non è tenuta a dettagliare le modalità di calcolo degli interessi quando il criterio è stabilito dalla legge; basta il richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza affinché il debitore possa verificare il calcolo
  • Per contestare il calcolo degli interessi è necessario dimostrare un errore concreto nell'applicazione della normativa (es. tasso errato, periodo di competenza sbagliato, errore aritmetico), non la sola mancata esposizione dei criteri se quelli sono disciplinati ex lege
  • La prescrizione del credito può essere interrotta o non maturare se esiste una precedente cartella o successiva intimazione: il contribuente deve documentare l'assenza di atti interruttivi per far valere la prescrizione
  • Se si vuol impugnare con successo l'intimazione, è consigliabile chiedere nel ricorso la specificazione dell'elemento contestato con calcoli alternativi e dimostrazioni aritmetiche, nonché produrre prove sulla mancata notifica di eventuali atti prodromici
  • La giurisprudenza tende a privilegiare la verificabilità sostanziale del calcolo (possibilità per il debitore di ricostruire l'operazione) rispetto a formalismi sulla mancanza di spiegazioni testuali nelle cartelle

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