Sentenza n. 1705/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4330/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4330/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle complessivamente euro 2.500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è stato nominato commissario ad acta, con termine di 60 giorni dall'investitura da parte della creditrice per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 e seguenti c.c.
Stabiliscono i parametri legali per verificare spettanza, misura e decorrenza degli interessi, che devono essere determinati dall'Amministrazione in conformità al titolo giudiziale e alla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese di giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato da rifondere, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo pecuniario risultante da un giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua dimensione derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, non dalla quantificazione unilateralmente prospettata dal creditore.
- Quando l'Amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inottemperanza e assegnare un termine per adempiere, ordinando il pagamento del dovuto secondo il titolo, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
- La quantificazione degli interessi e degli accessori dovuti in sede di ottemperanza deve essere verificata dall'Amministrazione, e se necessario dal commissario ad acta, sulla base del titolo giudiziale e dei parametri legali concernenti misura e decorrenza; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.
- Per l'esecuzione coattiva di una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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