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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02782/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato il 1° dicembre 2017 a un dipendente di un'impresa di trasporto urbano. Nei giudizi di merito era stata ritenuta l'illegittimità del recesso e riconosciuta la tutela reintegratoria attenuata, sul presupposto che il comportamento addebitato fosse sussumibile in una fattispecie contrattuale punita con sanzione conservativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 2119, 2104, 1175 e 1375 c.c., sostenendo la sussistenza della giusta causa; con il secondo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, St. lav., dell'art. 66 CCNL Autoferrotranvieri, degli artt. 41, 42, 44 e 45 del R.D. n. 148/1931 e dell'art. 1, comma 2, l. n. 270/1988, lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente ricondotto la condotta a ipotesi punite con sanzione conservativa. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: il primo, ritenuto decisivo, ha dedotto la violazione dell'art. 53 del R.D. n. 148/1931, in relazione all'art. 1418 c.c. e all'art. 18, commi 1 e 6, St. lav., sostenendo che la totale omissione della procedura disciplinare garantita da tale norma rendeva nullo il licenziamento e imponeva la tutela reintegratoria piena; gli altri due motivi riguardavano l'inutilizzabilità di attività investigative esterne e la nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la violazione del procedimento disciplinare imposto dall'art. 53 del R.D. n. 148/1931 comporta nullità del provvedimento espulsivo e integrazione di una invalidità di protezione, con applicazione della tutela reale e risarcitoria di cui all'art. 18, commi 1 e 2, St. lav. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, perché la nullità del licenziamento rendeva priva di interesse ogni ulteriore censura sulla giusta causa o sulla qualificazione della condotta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla società per sostenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento, ma la censura resta assorbita dalla nullità del recesso

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla società tra le norme asseritamente violate nel valutare la condotta del lavoratore

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla società nel dedurre la violazione dei doveri di correttezza e diligenza del lavoratore

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla società nel contestare la valutazione della condotta del dipendente

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    invocato nei giudizi di merito per la tutela reintegratoria attenuata; la Corte di cassazione osserva che, in caso di nullità del licenziamento per violazione della procedura disciplinare imperativa, opera invece la tutela piena di cui ai commi 1 e 2

  • art. 66 CCNL Autoferrotranvieri

    richiamato dalla società per sostenere che la condotta integrasse una fattispecie disciplinare punita con licenziamento anziché con sanzione conservativa

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    richiamati dalla società per la interpretazione delle clausole collettive applicabili

  • artt. 41, 42, 44 e 45 del R.D. n. 148 del 1931

    richiamati dalla società per la disciplina disciplinare del rapporto autoferrotranviario

  • art. 1, comma 2, l. n. 270 del 1988

    richiamato dalla società nell'ambito della disciplina applicabile al rapporto

  • art. 53 del R.D. n. 148 del 1931

    la sua violazione, per omessa osservanza della procedura garantista, comporta nullità del provvedimento disciplinare e tutela reintegratoria piena

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    richiamato dal lavoratore per sostenere che la violazione di norme imperative rende nullo il licenziamento

  • art. 18, commi 1 e 6, L. n. 300 del 1970

    invocato dal lavoratore per ottenere la tutela reintegratoria piena in caso di nullità del licenziamento

  • art. 2 L. n. 300 del 1970

    richiamato nel motivo sul preteso uso di attività investigative esterne

  • art. 3 L. n. 300 del 1970

    richiamato nel motivo sul preteso uso di attività investigative esterne

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in via subordinata nel terzo motivo del ricorso incidentale per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per rinviare ai precedenti conformi in tema di nullità della sanzione disciplinare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma modificativa del regime del contributo unificato

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamata sul presupposto processuale relativo al contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La violazione della procedura disciplinare prevista da una norma imperativa e posta a tutela del lavoratore determina la nullità del licenziamento, con applicazione della tutela reintegratoria piena e risarcitoria prevista per i casi di nullità.
  • Quando il licenziamento è nullo per un vizio radicale del procedimento disciplinare, diventa priva di interesse ogni ulteriore questione sulla giusta causa o sulla qualificazione della condotta come sanzionabile in via conservativa o espulsiva.
  • Nell'ambito dei rapporti disciplinati da speciali regole di settore, l'inosservanza delle garanzie procedurali inderogabili non può essere sanata dalla sola valutazione sostanziale della gravità del fatto addebitato.
  • Se il primo motivo del ricorso incidentale che deduce la nullità del licenziamento è accolto e soddisfa integralmente l'interesse della parte, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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