Cassazione Civile, Ordinanza n. 37165/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, un atto di disposizione di beni immobili compiuto da un soggetto in favore del figlio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva accolta, ritenendo provata, anche per presunzioni, la conoscenza da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori del disponente. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e violazione dell'art. 2901 c.c., in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., contestando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, in particolare la ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi sulla consapevolezza del pregiudizio. Sostenevano, tra l'altro, l'assenza di coabitazione tra padre e figlio e il fatto che il figlio fosse soltanto dipendente subordinato della società del padre, senza ruoli dirigenziali. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a sindacare un accertamento di fatto adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della banca per irregolarità della costituzione, poiché il potere rappresentativo del funzionario che aveva sottoscritto il mandato difensivo non risultava documentato mediante produzione della relativa procura. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede la dimostrazione del pregiudizio alle ragioni creditorie e, nei casi rilevanti, della conoscenza di tale pregiudizio da parte del terzo acquirente; la relativa prova può essere desunta anche per presunzioni.
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione della regola di valutazione delle prove è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto o abbia applicato una regola legale di valutazione diversa dal prudente apprezzamento; non è sufficiente lamentare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova non può essere usata per contestare, in realtà, la ricostruzione fattuale e la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del fatto ignoto, purché il giudice di merito motivi sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 116 c.p.c.
Il richiamo al principio del libero convincimento è ammissibile in cassazione solo se si allega una vera violazione della regola di valutazione della prova e non un mero dissenso sull'apprezzamento compiuto dal giudice.
art. 360 c.p.c., n. 3
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una revisione del giudizio di fatto o della valutazione delle prove.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio perché il ricorso era ritenuto destinato a declaratoria di inammissibilità.
art. 77 c.p.c.
Quando una parte sta in giudizio per mezzo di procuratore, la procura deve essere prodotta per consentire la verifica dei poteri rappresentativi; in mancanza, il ricorso o controricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso apprezzamento dei fatti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente errato o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a prova legale; non quando ci si limiti a contestare il risultato del ragionamento probatorio.
- La prova della consapevolezza del terzo nel contesto dell'azione revocatoria può essere desunta per presunzioni, purché il giudice dia conto della gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati.
- In cassazione, la motivazione del giudice di merito è insindacabile quando sia esistente, non apparente e logicamente coerente, anche se la parte ritenga preferibile una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La mancata produzione della procura del rappresentante processuale dell'ente comporta l'inammissibilità della costituzione della parte, poiché il giudice deve poter verificare la legittimazione rappresentativa di chi conferisce il mandato difensivo.
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