Sentenza del 03/11/2017 n. 2355 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Pubblicità - Scritte relative a marchio in aggiunta ad insegne di esercizio - Mezzi pubblicitari - Assoggettabilità all'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che le insegne di esercizio, in quanto contraddistinguono la sede in cui si svolgono attività commerciali o produttive, rientrano nelle fattispecie esenti. La medesima esenzione può estendersi alle insegne che contengono simboli o marchi dei prodotti venduti, ma non quando tali elementi siano collocati in un distinto mezzo pubblicitario aggiuntivo. In quest'ultima ipotesi il mezzo è soggetto all'imposta sulla pubblicità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione delle scritte relative ai marchi dei prodotti venduti. Il ricorrente le considerava parte dell'insegna di esercizio e quindi esenti dall'imposta. La decisione ha distinto tra l'insegna che identifica la sede dell'attività e un autonomo mezzo pubblicitario: quando il marchio o la relativa scritta è inserito in un distinto supporto esposto in aggiunta all'insegna, la sua funzione prevalente è promuovere i prodotti commercializzati e non identificare il luogo dell'attività.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle insegne di esercizio
"Le insegne di esercizio sono quelle che contraddistinguono la sede ove si svolgono attività commerciali e di produzione di beni e servizi"
L'esenzione riguarda i segni che identificano la sede dell'attività. Non si applica automaticamente a ogni scritta o marchio presente presso l'esercizio, soprattutto quando il messaggio è collocato su un supporto autonomo con finalità promozionale.
Massime di principio
- Per stabilire se un segno sia un'insegna esente o un mezzo pubblicitario imponibile occorre valutarne la funzione concreta, non soltanto il contenuto testuale.
- Un marchio o il nome di un prodotto può rientrare nell'insegna esente se è integrato nell'insegna della sede; se invece è esposto su un supporto distinto e aggiuntivo, prevale la finalità pubblicitaria e l'imposta è dovuta.
- La presenza fisica presso il punto vendita non è sufficiente a qualificare il messaggio come insegna di esercizio: rilevano autonomia del supporto, collocazione e intento prevalente.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare il rapporto tra il segno e l'identificazione della sede, distinguendolo dai messaggi destinati a promuovere specifici prodotti o marchi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1241 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1555 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1560 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1562 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1563 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →