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Sentenza

Sentenza n. 12273/2026 - Roma, Sezione 3T

per ESECUZIONE IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO N. 2651/2024, DEPOSITATA IL 05/03/2024 NEL GIUDIZIO N.R.G. 34438/2023, NON IMPUGNATA E PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202511230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di eseguire una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, indicata in epigrafe come non impugnata e passata in giudicato. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il giudice ha richiamato i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo non contestata e non adeguatamente contrastata la pretesa di esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, rilevando che dalla sentenza azionata emerge il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di ulteriori 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 700,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato come azione di ottemperanza per l’esecuzione di un giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il dispositivo applica i poteri tipici del giudice dell’ottemperanza, ordinando l’esecuzione del giudicato e nominando un Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato, che devono essere eseguiti dall’amministrazione nei termini e secondo il contenuto risultante dal titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e, se previsto, alla richiesta della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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