Cassazione Penale, Ordinanza n. 15525/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati destinatari di sentenza del Tribunale di Massa del 2 dicembre 2022, con la quale erano stati condannati a pena pecuniaria. Contro tale decisione era stato proposto un appello congiunto, successivamente convertito in ricorso per cassazione perché la sentenza era inappellabile in quanto relativa a condanna a sola pena pecuniaria. I ricorrenti hanno così contestato la decisione di merito, ma la Corte non è entrata nell'esame dei motivi sostanziali, rilevando d'ufficio l'inammissibilità del gravame perché l'atto era stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte ha inoltre escluso che potesse operare il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, non potendo esso derogare alle regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi tipi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta da soggetto non legittimato, cioè da difensore non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità immediata del ricorso quando l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, come nel caso di difensore non abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori.
art. 568, comma 5, c.p.p.
principio di conservazione del mezzo di impugnazione
non può essere utilizzato per sanare un'impugnazione proposta in violazione delle regole che disciplinano i diversi tipi di impugnazione, né per trasformare impropriamente un appello in ricorso idoneo.
art. 616 c.p.p.
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ... di una sanzione pecuniaria
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamato quale base normativa della declaratoria di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
è richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
viene richiamata per affermare che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di derogare alle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può operare in modo tale da sanare un rimedio proposto da soggetto privo di legittimazione o in violazione delle regole proprie del tipo di impugnazione utilizzato.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- L'inappellabilità della sentenza di condanna a pena pecuniaria impone la corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile; l'erronea qualificazione dell'atto non può superare i limiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15511/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15514/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2025 del 18/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →