Sentenza del 15/10/2020 n. 22349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia su avvisi di accertamento per l'anno 2003: l'Agenzia aveva disconosciuto costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti (fatture emesse da (---) S.r.l. e dalla britannica Angelsea Limited per acquisizione siti per impianti radiomobili, consulenze e intermediazione), con recupero a tassazione di maggiori imposte (IRPEG, IRAP, IVA) e sanzioni; analoga contestazione al socio per maggiori redditi (IRPEF) per utili occultati. La CTR aveva accolto gli appelli della societa' e del socio valorizzando in modo decisivo gli elementi già assunti nel processo penale (sentenza di assoluzione del Tribunale di Ancona del 10/10/2008, "perché il fatto non sussiste"), ritenendo insufficienti le ragioni dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando insufficiente motivazione della CTR, per non aver valutato criticamente gli elementi di fatto emersi nel processo verbale di constatazione (coincidenza di sedi, cessione d'azienda, liquidazione, lacunosità delle scritture contabili, dichiarazioni di dipendenti e clienti, mancati flussi finanziari di ritorno), e per aver dato eccessivo rilievo alle dichiarazioni degli amministratori assolti pro se senza confrontarle con altri elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ha ritenuto che la sentenza della CTR avesse sostanzialmente fondato il proprio giudizio solo sulle motivazioni dell'assoluzione penale senza un adeguato vaglio critico delle prove documentali e dichiarative indicate nel processo verbale di constatazione, e senza analitica ricostruzione dei vari elementi presuntivi addotti dall'Ufficio. Ha inoltre osservato l'illogicità di privilegiare le dichiarazioni degli amministratori rispetto a quelle dei "quadri" societari e che il pagamento delle fatture e l'assenza di flussi finanziari di ritorno non escludono di per sé la natura fittizia delle operazioni. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, demandandole altresì di decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Fondamento per la cassazione per insufficiente motivazione: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia compiuto un'analitica valutazione critica degli elementi probatori decisivi, violando il dovere di motivazione richiesto dall'art. 360 c.p.c.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
La Corte ha precisato che la formulazione dell'art. 360 c.p.c. applicabile al caso è quella anteriore alla modifica introdotta da questo decreto (ragione temporis), poiché il ricorso per cassazione è stato depositato il 4 aprile 2012.
Principi di giurisprudenza citati in motivazione
Richiamati principi consolidati secondo cui: 1) il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale e non vincolato dalle decisioni criminali; 2) il pagamento delle fatture, la regolarità formale delle scritture o l'uso di mezzi di pagamento non sono di per sé prova dell'effettiva esistenza di operazioni (possono essere usati per simulare operazioni fittizie); 3) il giudice tributario deve valutare criticamente tutte le circostanze fattuali e le inferenze logiche ricavabili dal pvc.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non vincola il giudice tributario: il giudice fiscale deve procedere a una propria autonoma e analitica valutazione delle prove, non limitandosi a recepire pedissequamente la sentenza penale.
- La decisione fiscale deve motivare criticamente la valutazione degli elementi indiziari e presuntivi indicati dall'Ufficio (processo verbale di constatazione, dichiarazioni di testimoni/dipendenti, circostanze societarie come cessione d'azienda, liquidazione, lacune contabili). L'omessa o generica valutazione può portare alla cassazione per insufficiente motivazione.
- Il pagamento formale delle fatture o la loro presenza nei registri contabili non costituiscono prova definitiva dell'effettiva prestazione: possono essere usati per apparire reali e vanno verificati insieme ad altri elementi (flussi finanziari, corrispondenza, attività effettivamente svolta, congruità tecnica e temporale).
- Le dichiarazioni degli amministratori interessati (rese pro se) richiedono particolare scrutinio e confronto con dichiarazioni di altri soggetti interni/esterni e con la documentazione; non possono automaticamente prevalere su elementi contrari.
- In presenza di valutazioni dubbie o di motivazione insufficiente su fatti decisivi, la via praticabile per l'Amministrazione è il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il rimedio della Cassazione è la cassazione e il rinvio per nuovo esame ad altra composizione.
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