Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 307/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico nel quale aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, con condanna complessiva di € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione in data 11 ottobre 2024, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto, almeno quanto al capo relativo all’attivazione della Carta elettronica e all’accredito della somma riconosciuta. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; il titolo era stato notificato presso il domicilio digitale dell’Amministrazione secondo l’art. 479 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ed era comprovato il passaggio in giudicato mediante certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché l’inadempimento dell’Amministrazione era incontestato, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.500,00, senza ulteriori accessori, in quanto la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o l’assenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione dell’eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 479 c.p.c.

    La notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea ai fini dell’esecuzione; a seguito delle modifiche richiamate, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria è stato ritenuto prova della definitività del titolo posto in esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta nel caso concreto anche con riferimento ai periodi di servizio a tempo determinato in forza della sentenza ordinaria da eseguire.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022

    È richiamata per la modifica dell’art. 479 c.p.c. relativa all’efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali senza necessità di formula esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento.
  • Ai fini dell’ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’attuazione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento.
  • Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancanza di uno specifico stanziamento di bilancio, l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento: l’Amministrazione e il commissario ad acta devono adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Quando l’importo riconosciuto dal giudicato è destinato all’attivazione e al finanziamento di una misura non qualificata come voce retributiva, l’esecuzione deve avvenire nei limiti stabiliti dal titolo, senza aggiunta di ulteriori accessori retributivi non riconosciuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.