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Sentenza

Sentenza n. 1477/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202300519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Torino, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, poiché l'amministrazione avrebbe riprodotto nel provvedimento finale le ragioni del preavviso di rigetto senza valutare adeguatamente le osservazioni presentate e senza disporre l'audizione richiesta; avrebbe inoltre omesso di esplicitare il percorso logico dal rilievo di generiche informazioni sfavorevoli al giudizio di cattiva condotta e di pericolo di abuso delle armi. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 r.d. 773/1931, sostenendo che le vicende penali considerate non dimostrassero l'assenza di buona condotta né l'inaffidabilità nell'uso delle armi. Il diniego era fondato sulla pendenza di procedimenti penali per falsità ideologica e interruzione di pubblico servizio, su una pregressa sentenza di patteggiamento per tentato furto, ancorché il reato fosse stato dichiarato estinto, e su informative sfavorevoli dei Carabinieri. Era stata altresì proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall'atto illegittimo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di detenere e portare armi, rimessa alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza per la tutela dell'incolumità collettiva. Il giudizio sull'affidabilità ha natura ampiamente discrezionale, tecnica, preventiva e cautelare, e può fondarsi su una prognosi di pericolo di abuso secondo un criterio di verosimiglianza, senza necessità di un accertamento penale definitivo o del raggiungimento della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso concreto, la pluralità degli elementi valorizzati dal Questore rendeva logico e congruo il giudizio di non piena affidabilità, anche se le vicende giudiziarie non riguardavano direttamente l'uso delle armi e alcuni procedimenti erano ancora pendenti. La legittimità dell'atto doveva essere valutata sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione; la successiva archiviazione di uno dei procedimenti avrebbe potuto essere fatta valere mediante una nuova istanza di rinnovo, ma non incideva sulla legittimità originaria del diniego. Sono state respinte anche le censure procedimentali: la partecipazione era stata garantita mediante la comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle osservazioni, senza obbligo di confutazione analitica di ogni singola deduzione. La mancata audizione personale non costituiva vizio di legittimità, essendo sufficiente il contraddittorio scritto previsto dalla legge. La pluriennale disponibilità della licenza non impediva il riesame complessivo dei requisiti in sede di rinnovo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 42 r.d. 773/1931

    Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto o detenzione di armi sono sottoposti a una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, orientata alla tutela dell'incolumità collettiva e all'accertamento dell'affidabilità dell'interessato.

  • art. 43 r.d. 773/1931

    La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo’ provare la sua buona condotta o non da’ affidamento di non abusare delle armi

    Anche in sede di rinnovo l'autorità può riesaminare integralmente la buona condotta e l'affidabilità del richiedente; la precedente disponibilità della licenza non impedisce il diniego quando gli elementi sopravvenuti o rivalutati non offrano piena garanzia di non abuso.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento assicura la partecipazione dell'interessato nel procedimento di rinnovo del titolo di polizia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve rendere comprensibile il percorso valutativo dell'amministrazione; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta congrua e razionale in relazione alla pluralità degli elementi considerati.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale può realizzarsi attraverso la presentazione e l'esame delle osservazioni scritte, senza obbligo di audizione personale dell'interessato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione non è tenuta a confutare singolarmente ogni osservazione, purché esamini le controdeduzioni e consenta al privato di conoscere anticipatamente le ragioni ostative e di interloquire.

  • art. 699 c.p.

    Il generale divieto di portare armi costituisce il presupposto sistematico della natura eccezionale delle licenze di porto d'armi.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Conferma il generale divieto di detenere e portare armi, rispetto al quale il titolo di polizia opera in via derogatoria.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di detenere e portare armi; il rilascio o rinnovo del relativo titolo è rimesso alla discrezionale valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza, con prevalenza dell'interesse alla tutela della collettività.
  • Il diniego o il mancato rinnovo del porto d'armi ha natura preventiva e cautelare e può fondarsi su una prognosi di pericolo di abuso formulata secondo un giudizio probabilistico di verosimiglianza, senza necessità di una condanna penale definitiva o di un accertamento penalistico oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Ai fini della valutazione di affidabilità nel settore delle armi, l'amministrazione può considerare, nel loro complesso, procedimenti penali pendenti, precedenti penali estinti e informazioni di polizia, anche quando i fatti non siano direttamente connessi all'uso delle armi, purché il giudizio finale sia logico, razionale e congruamente motivato.
  • La legittimità del diniego di rinnovo di un titolo di polizia deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento dell'adozione dell'atto; sopravvenienze favorevoli, come l'archiviazione di un procedimento, possono fondare una nuova istanza, ma non determinano di per sé l'illegittimità originaria del diniego.
  • Nel procedimento amministrativo, la comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle osservazioni scritte soddisfano le esigenze partecipative senza imporre all'amministrazione l'obbligo di confutare singolarmente ogni deduzione o di procedere all'audizione personale dell'interessato, se il contraddittorio scritto è stato effettivamente garantito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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