Sentenza n. 437/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n.0046218 del 16.4.2025, notificato in pari data, sull’istanza tesa ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, adottato dopo il rigetto e il consolidamento della procedura di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva beneficiato di una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal presunto datore di lavoro, poi rigettata perché quest'ultimo aveva disconosciuto la firma apposta alla domanda. Aveva quindi chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo che il mancato perfezionamento della regolarizzazione fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro. Dopo avere impugnato il silenzio sull'istanza di emersione, il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile per l'esistenza di un provvedimento conclusivo ormai consolidato, aveva sollecitato la definizione della distinta istanza per attesa occupazione. La Prefettura aveva respinto anche tale richiesta richiamando la sentenza n. 191/2025. Il ricorso deduceva: travisamento dei fatti, poiché la sentenza precedente non avrebbe impedito l'adozione di un nuovo provvedimento né si sarebbe pronunciata sulla spettanza del titolo; travisamento, perché la precedente controversia riguardava l'emersione e non il permesso per attesa occupazione; violazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 e ulteriore travisamento, sostenendo il diritto dello straniero che perda il lavoro a ottenere il permesso per attesa occupazione e l'irrilevanza della mancata regolarizzazione imputabile al datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, modificando in sede di merito la valutazione favorevole espressa nella fase cautelare. Ha ritenuto infondate congiuntamente le censure. La disciplina speciale dell'emersione prevista dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, integrata dalla circolare ministeriale del 17 novembre 2020, non consente il rilascio generalizzato del permesso per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia stata rigettata e il relativo procedimento si sia consolidato sfavorevolmente. Il possibile rilascio del titolo è correlato all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro dotato dei requisiti previsti dalla normativa speciale. La sentenza precedente è stata quindi interpretata, pur se in modo non esplicito, come attestazione del consolidamento sfavorevole della procedura di emersione, circostanza preclusiva dell'ottenimento del permesso richiesto nella fattispecie. Il Collegio ha inoltre escluso che gli inviti all'autotutela imponessero alla Prefettura l'avvio d'ufficio di un nuovo procedimento o l'adozione di specifiche determinazioni, non sussistendo in capo al ricorrente un affidamento giuridicamente qualificato. Ricorso rigettato; spese compensate; ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma il TAR ha ritenuto che tale previsione non operasse automaticamente nella speciale fattispecie dell'emersione rigettata e consolidata sfavorevolmente.
art. 103 d.l. n. 34/2020
La disciplina speciale dell'emersione non prevede, in via generale, il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia stata rigettata; il possibile rilascio resta correlato a una domanda di emersione valida ed efficace e a un rapporto di lavoro conforme ai requisiti normativi.
Massime di principio
- Nella disciplina speciale di emersione dal lavoro irregolare prevista dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non costituisce una conseguenza automatica del rigetto della domanda di emersione.
- Il permesso per attesa occupazione collegato alla procedura di emersione può essere considerato solo quando sussistano una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti previsti dalla normativa speciale.
- Quando il procedimento di emersione si sia consolidato sfavorevolmente, il consolidamento impedisce, nella medesima vicenda, l'ottenimento in via generale di un permesso di soggiorno per attesa occupazione fondato sul rigetto della procedura.
- La richiesta di esercizio dell'autotutela non obbliga di per sé l'amministrazione ad avviare d'ufficio un procedimento né a riesaminare una pratica definitivamente conclusa, in assenza di una specifica posizione di affidamento giuridicamente qualificato.
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