Cassazione Penale, Sentenza n. 38830/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Najili con sentenza del GIP di Venezia (12/03/2002, irrevocabile 28/04/2003) sostenendo che, al momento della concessione, sussisteva un precedente ostativo (condanna non sospesa a seguito di patteggiamento del Tribunale di Milano del 14/01/1999, irrevocabile 02/02/1999) non noto al giudice che aveva concesso il beneficio. La richiesta di revoca è stata trasmessa il 04/01/2025. Il Tribunale dell'esecuzione di Rovigo ha negato la revoca ritenendo che la richiesta fosse intervenuta oltre il quinquennio di prova e che, secondo la giurisprudenza consolidata (Sez. 1, Marchianò e seguenti), il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione quando il beneficio si è ormai consolidato e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato ex art. 167 c.p. Il Procuratore ha impugnato tale ordinanza in Cassazione denunciando violazione degli artt. 163, 164, 168 c.p. e 674 c.p.p., sostenendo l'obbligatorietà della revoca per la illegittima concessione originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Il Collegio ha confermato e dato continuità al principio espresso in Sez. 1, n. 21603/2024 (Marchianò) e in successivi arresti: la revoca prevista dall'art. 168, comma 3, c.p. — pur essendo il rimedio per rimuovere una patologia originaria della concessione — incontra un limite quando il beneficio si è consolidato per il decorso del termine di prova e si sono verificate le condizioni che, secondo l'art. 167 c.p., producono l'estinzione del reato. In tali casi, essendo l'effetto estintivo irreversibile, il giudice dell'esecuzione non può più disporre la revoca anche se la concessione originaria era viziata da cause ostative non documentalmente note al giudice della cognizione.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Norma che fissa i limiti e le condizioni per l'estinzione del reato per effetto della sospensione; richiamata per individuare l'arco temporale del 'periodo di prova' rilevante ai fini dell'estinzione
art. 164 cod. pen. (comma quarto)
Stabilisce cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; qui rilevante perché la sospensione era stata concessa nonostante l'esistenza di un precedente ostativo
art. 167 cod. pen.
Disciplina l'effetto estintivo della pena al termine del periodo di prova: la Corte lo considera irreversibile una volta maturato e, se realizzato, impedisce la revoca ex art. 168, comma 3
art. 168 cod. pen. (comma terzo)
Prevede la revoca della sospensione per vizi della concessione; la giurisprudenza interpretata dalla Corte limita l'applicazione del rimedio quando il beneficio si è consolidato e si è verificata l'estinzione ex art. 167
art. 674 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella censura del ricorrente; impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione
Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024 (Marchianò)
Principio chiave applicato: il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione ai sensi dell'art. 168, comma 3, quando il beneficio si è consolidato per il decorso del termine e sono maturate le condizioni di estinzione ex art. 167, anche se la concessione originaria era viziata da cause ostative non documentalmente note
Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Distinzione tra ipotesi di revoca 'decadenza' legata a fatti sopravvenuti (colpevoli) e revoca per vizio originario: utile per delimitare campo di applicazione dell'art. 168
Altri precedenti richiamati (es. Ravaioli, Cazzaniga, Zago, Adamo, Veronesi)
Sentenze citate a supporto del principio di stabilità e certezza giuridica che limita la revoca una volta realizzato l'effetto estintivo
Massime di principio
- La revoca ex art. 168, comma 3, c.p. è il rimedio per eliminare una patologia originaria della concessione ma incontra un limite quando il periodo di prova è decorso e si è verificata l'estinzione del reato ex art. 167 c.p.: in tal caso il giudice dell'esecuzione non può più revocare
- È fondamentale distinguere le ipotesi di revoca-decadenza (legate a fatti sopravvenuti durante il periodo di prova) dalla revoca per vizi originari: le prime colgono condotte successive, la seconda riguarda illegittimità antecedenti, ma quest'ultima non può esporre indefinitamente il condannato al rischio di esecuzione se si è realizzata l'estinzione
- La tempestività dell'intervento del Pubblico ministero è cruciale: se la richiesta di revoca interviene prima che si completi il periodo di prova e prima che si sia verificata l'estinzione, la revoca può essere valutata; se interviene dopo la maturazione dell'effetto estintivo, difficilmente avrà successo
- La prova documentale dell'esistenza del precedente ostativo al momento della concessione è determinante: il giudice dell'esecuzione non può revocare per cause che non risultano documentalmente note al giudice della cognizione, salvo che la revoca sia proposta tempestivamente
- In caso di dubbio, la valutazione deve bilanciare il rimedio della revoca con i principi di stabilità delle situazioni giuridiche e certezza del diritto: la giurisprudenza tende a tutelare l'effetto estintivo una volta maturato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38779/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38780/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38786/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38787/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38788/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →