Sentenza n. 188/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del Direttore dell'Azienda speciale della provincia di Brescia “Ufficio d'Ambito di Brescia” n. 43 del 5 ottobre 2021; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi: - la nota del Direttore dell'Azienda speciale della provincia di Brescia “Ufficio d'Ambito di Brescia” del 9 agosto 2021, con oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda”. – Avvio del procedimento e convocazione di Conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 comma 3 settimo periodo L. 241/1990; art. 24 comma 2 Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6)», integrata con la nota dello stesso Direttore dell'11 agosto 2021; - la nota prot. 0061918 del 29 luglio 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda con oggetto: «D.L. 23/06/2021 n. 92 – Art. 4, comma 7. Commissario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Soluzione Gavardo/Montichiari. Convocazione Conferenza dei Servizi preliminare»; - la nota prot. n. 0060192 del 23 luglio 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda con oggetto: «D.L. 23/06/2021 n. 92 – Art. 4, comma 7. Nomina Prefetto di Brescia quale Commissario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Piano di interventi, codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Presentazione soluzione Gavardo/Montichiari. Convocazione» e relativi allegati; - la nota prot. n. 0088990 del 29 ottobre 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, con oggetto «Sistema collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Riscontro a comunicazione del Commissario del 6 ottobre 2021. Risposta»; e, nella misura in cui rappresentino un'adesione alla localizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, dei pareri espressi in sede di conferenza di servizi dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot. 44445 dell'11 agosto 2021, dalla Regione Lombardia – Ufficio territoriale regionale Brescia (privo di protocollo), dalla Regione Veneto prot. 406862 del 16 settembre 2021, dall'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (privo di protocollo), dalla Provincia di Brescia (privo di protocollo), dall'ATO Veronese – Consiglio di Bacino Veronese prot. 0992/21, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo del 21 settembre 2021, dall'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro (privo di protocollo), dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese del 21 settembre 2021, dal Consorzio di Bonifica Chiese prot. 2066/21/u.t./f.p. del 22 settembre 2021, dal Comune di Calcinato prot. 16882/2021 del 22 settembre 2021, dal Comune di Carpenedolo prot. 14679/2021 del 21 settembre 2021, dal Comune di Salò del 9 settembre 2021, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia – Dipartimento di Brescia fascicolo n. 2021.3.54.112 (privo di protocollo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del 2021 relativi all'avvio, allo svolgimento e alla conclusione della conferenza di servizi preliminare e all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della soluzione Gavardo-Montichiari per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dell'Ufficio d'Ambito di Brescia n. 43 del 5 ottobre 2021 e gli atti presupposti e connessi, deducendo la violazione della disciplina sulla conferenza di servizi, della normativa sui commissari straordinari, della disciplina della progettazione delle opere pubbliche e del regolamento regionale lombardo; incompetenza; difetto di motivazione e di istruttoria; contrasto con il piano d'ambito; assenza di conformità urbanistica; omessa valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica; omessa conclusione di un accordo di programma. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per il carattere endoprocedimentale degli atti, per carenza di interesse e per il superamento della soluzione Gavardo-Montichiari a seguito delle successive valutazioni amministrative. Il Collegio ha esaminato prioritariamente la questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Gli atti impugnati riguardavano la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con diversa localizzazione degli impianti, diverso tracciato della condotta e diverso recapito finale delle acque depurate, dal Lago di Garda al fiume Chiese. Secondo il Collegio, le acque reflue trattate nell'ambito del servizio idrico integrato sono acque pubbliche destinate a usi di interesse generale e gli atti incidevano in modo immediato e diretto sul loro regime, disciplinandone il convogliamento, il trattamento, il deflusso e la destinazione finale. La circostanza che il procedimento avesse anche ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative non modificava la natura essenziale della controversia, poiché tali profili erano strumentali rispetto alla realizzazione di un'opera idraulica direttamente incidente sulla gestione delle acque pubbliche. Anche le valutazioni ambientali erano ritenute meramente strumentali rispetto al profilo principale della regimazione delle acque. Il processo può essere riproposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle forme e nei termini di rito. Le ulteriori questioni processuali e di merito sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in relazione ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio
La norma attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie relative agli atti che incidono direttamente e immediatamente sul regime, sull'utilizzazione o sulla struttura delle acque pubbliche e delle opere idrauliche, anche quando gli atti siano adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
art. 4, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1994, n. 36
insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione; ai fini del riparto di giurisdizione, la gestione delle acque reflue trattate rientra nella più ampia gestione delle acque pubbliche.
art. 14, 14-bis e 14-ter l. 7 agosto 1990, n. 241
Disposizioni invocate dai ricorrenti in relazione alla conferenza di servizi; la loro eventuale violazione non è stata esaminata per il previo accertamento del difetto di giurisdizione.
art. 24 Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6
Disposizione invocata con riferimento alla conferenza di servizi e all'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 17-octies, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Disposizione relativa ai poteri del Commissario straordinario, invocata dai ricorrenti; la censura di incompetenza non è stata esaminata nel merito.
art. 6 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norma richiamata dai ricorrenti in materia di valutazione di impatto ambientale; il profilo ambientale è stato ritenuto strumentale rispetto alla questione principale di gestione delle acque pubbliche.
art. 6 direttiva 92/43/CEE
Norma richiamata per la valutazione di incidenza ambientale; la relativa censura è rimasta assorbita dal difetto di giurisdizione.
artt. 5 e 6 d.P.R. n. 357/1997
Disposizioni richiamate per la valutazione di incidenza ambientale; non esaminate nel merito.
art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Disposizione richiamata per l'omessa conclusione di un accordo di programma; la censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per gli atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime, sull'utilizzazione o sulla destinazione delle acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti relativi alla realizzazione, sostituzione, localizzazione o modifica di opere idrauliche che disciplinano concretamente il convogliamento, il trattamento, il deflusso o la destinazione finale delle acque pubbliche.
- La nozione rilevante ai fini del riparto comprende le acque reflue trattate nell'ambito del servizio idrico integrato, poiché fognatura e depurazione costituiscono componenti della gestione pubblica delle acque.
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche attrae anche le questioni urbanistiche, ambientali ed espropriative quando esse risultino strumentali e connesse alla realizzazione di un'opera direttamente incidente sul regime delle acque pubbliche.
- La valutazione della giurisdizione deve concentrarsi sull'oggetto e sulla finalità sostanziale del potere esercitato, non sulle singole ricadute settoriali dell'atto: quando lo scopo essenziale è la regimazione o gestione delle acque pubbliche, prevale la giurisdizione del giudice specializzato.
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