Ordinanza n. 92/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Cat. Al 2/202S Uff.lmmigraz. 2 Sez.ne di “IMPROCEDIBILITA’ DELL’ ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA” della ricorrente emesso dalla Questura di Trieste - Divisione P.A.S.I – Ufficio Immigrazione del 17 dicembre 2025; - del contestuale provvedimento col quale l’interessata è stata invitata a presentarsi immediatamente, dopo la notifica del decreto impugnato, al posto di Polizia di Frontiera terrestre/marittima/aerea, per lasciare volontariamente il territorio nazionale ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 349/1999; - nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad essi anteriori, conseguenti ovvero coordinati e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza, con contestuale invito a lasciare volontariamente il territorio nazionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Trieste che ha dichiarato improcedibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza, nonché il contestuale invito a presentarsi presso un posto di polizia di frontiera per lasciare volontariamente il territorio nazionale. Il TAR, ai fini della decisione sulla domanda cautelare, ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura una relazione dettagliata e documentata sul procedimento, con particolare riguardo alle censure dedotte dalla ricorrente e alla giurisprudenza amministrativa formatasi in casi analoghi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della Questura di Trieste, ordinandole di depositare una relazione dettagliata e documentata entro 15 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Nelle more dell'acquisizione degli elementi istruttori e della decisione definitiva sull'istanza cautelare, il Collegio ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati per consentire una trattazione re adhuc integra della controversia. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 23 settembre 2026, con riserva di trattenere la causa in decisione anche ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata in via incidentale.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha preannunciato la possibilità di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 12, comma 2, d.P.R. 349/1999
Richiamato quale base normativa dell'invito rivolto alla ricorrente a lasciare volontariamente il territorio nazionale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando gli elementi disponibili non consentono ancora una decisione adeguatamente informata sulle censure proposte, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione dettagliata e documentata dall'amministrazione procedente.
- In presenza di esigenze istruttorie e nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il giudice amministrativo può sospendere provvisoriamente l'efficacia degli atti impugnati nelle more della decisione definitiva sull'istanza cautelare, così da preservare l'utilità della tutela giurisdizionale e consentire una trattazione re adhuc integra.
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