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Sentenza

Sentenza n. 10521/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - dell’ordinanza n. 24 del 3 aprile 2023 adottata dal Comune di Colleferro, avente ad oggetto lo sgombero di mobili e masserizie ancora presenti all’interno dell’immobile distinto in catasto alla Sez. COL., Fg. 9, part.lla 2228, sito nel giardino comunale “Angelo Vassallo”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso anche ove non conosciuto dall’odierno ricorrente - ivi incluso per quanto occorrer possa, espressamente, la Deliberazione di Giunta n. 65 del 6 maggio 2021, con la quale il Comune di Colleferro ha approvato un progetto di fattibilità denominato “Intervento di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e valorizzazione del decoro urbano del giardino adiacente la Piazza Angelo Vassallo”; - della Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14 giugno 2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo; - della Determinazione Dirigenziale n. 523 del 5 agosto 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio tecnico comunale a “Interventi di riqualificazione ambientale e valorizzazione decoro urbano del giardino adiacente la Piazza Angelo Vassallo”;

Giustizia amministrativa202306193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero del chiosco e dell'area di sedime, nonché atti di approvazione del progetto di riqualificazione del giardino comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva agli eredi del precedente titolare di liberare il chiosco e l'area di sedime situati nel giardino comunale, insieme agli atti di approvazione del progetto di riqualificazione dell'area. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché difetto di istruttoria e di motivazione; incompetenza del dirigente comunale, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dalla Giunta; illogicità, travisamento e difetto di istruttoria per mancata considerazione del rapporto giuridico con il Comune e della sentenza del Tribunale civile di Velletri, che il ricorrente riteneva avesse riconosciuto un diritto personale di godimento del chiosco sino al 2030; irragionevolezza del termine di cinque giorni assegnato per lo sgombero, anche perché ricadente in parte durante le festività pasquali. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati demoliti il chiosco e completati gli interventi di riqualificazione, nonché l'inammissibilità per tardiva impugnazione degli atti progettuali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che il chiosco era stato demolito, l'area ripristinata e gli interventi pubblici completati; pertanto, l'eventuale annullamento dell'ordinanza di sgombero e degli atti progettuali non avrebbe potuto ricostituire la situazione precedente né attribuire al ricorrente un bene della vita attuale. La generica riserva di proporre in futuro una domanda risarcitoria non è stata ritenuta sufficiente, anche perché non era stata proposta una domanda risarcitoria specifica né erano stati allegati e provati danno-conseguenza, nesso causale e imputabilità. Il Collegio ha comunque esaminato i motivi nel merito, ritenendoli infondati: nei procedimenti di rilascio e sgombero di beni del patrimonio indisponibile non è necessaria la comunicazione di avvio, trattandosi di autotutela esecutiva; l'ordinanza era di competenza dirigenziale, in quanto atto gestionale, secondo la distinzione tra indirizzo politico e gestione; la sentenza civile richiamata non aveva accertato con autorità di giudicato l'esistenza di una concessione o di un diritto di godimento, ma aveva rilevato l'assenza di una convenzione sottoscritta e la proprietà comunale del diritto superficiario; infine, la censura sul termine di cinque giorni è stata ritenuta priva di pregio, anche perché il ricorrente non aveva completato lo sgombero neppure dopo il rigetto della domanda cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non sono state ritenute applicabili al procedimento di rilascio e sgombero di un bene del patrimonio indisponibile, qualificato come esercizio di autotutela esecutiva.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L'azione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'annullamento richiesto non può più attribuire al ricorrente alcun bene della vita attuale.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    L'adozione degli atti gestionali, compresi i provvedimenti di sgombero, rientra nella competenza dei dirigenti e non degli organi politici.

  • art. 4 d.lgs. 165/2001

    Il principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione attribuisce ai dirigenti l'attività gestionale dell'amministrazione.

  • art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata nel precedente cautelare con riferimento al vincolo paesaggistico gravante sull'area e alla necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento proposto.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un provvedimento di sgombero diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il bene oggetto dello sgombero è stato demolito, l'area è stata ripristinata e gli interventi pubblici sono stati integralmente completati, poiché l'eventuale annullamento non può più ricostituire la situazione materiale precedente né attribuire un bene della vita attuale.
  • La mera riserva di proporre in futuro una domanda risarcitoria non mantiene l'interesse alla decisione sull'azione di annullamento: occorre una domanda risarcitoria specificamente proposta e adeguatamente allegata e provata nei suoi elementi costitutivi.
  • Nei procedimenti di rilascio e sgombero finalizzati a consentire all'amministrazione di rientrare nella disponibilità di un bene del patrimonio indisponibile non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio, trattandosi di esercizio di autotutela esecutiva.
  • Il provvedimento di sgombero di un bene comunale costituisce atto gestionale e, in applicazione della separazione tra indirizzo politico e gestione, rientra nella competenza del dirigente competente anziché della Giunta comunale.
  • Una delibera comunale che approvi un parere favorevole o uno schema di convenzione non sottoscritto non dimostra, da sola, l'esistenza di una concessione o di un titolo di godimento del bene pubblico in favore del privato.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRiordino e organizzazione della PAEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàIncompetenza

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