Cassazione Penale, Sentenza n. 46856/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava la mancata applicazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni di Trabelsi Samir di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., atteso che Trabelsi era stato imputato in un procedimento collegato (per spaccio) conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. il 13/04/2014; il ricorrente deduceva che, essendo la stessa fonte dichiarativa presente in entrambi i processi, le dichiarazioni dovevano essere valutate secondo le garanzie previste per le dichiarazioni rese da soggetti con posizione incompatibile con l'ufficio di testimone.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: Trabelsi, destinatario delle minacce, nella vicenda relativa al reato di cui agli artt. 56 e 611 c.p. era parte offesa e non testimone incompatibile; il fatto che egli fosse imputato in un procedimento distinto (per spaccio ex art.73 d.P.R. 309/1990) non determina automaticamente il 'procedimento collegato' ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. necessario per imporre l'applicazione delle regole di cui all'art.192 commi 3 e 4 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la connessione probatoria sussiste solo se vi è identità del fatto o diretta rilevanza probatoria tra i procedimenti. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferimento al concorso dell'elemento materiale o alla disciplina della tentata commissione del reato in relazione al delitto contestato; utilizzato per descrivere il capo d'imputazione complessivo.
art. 611 cod. pen.
Norma relativa al delitto contestato (reato collegato alla costrizione a ritrattare); citata quale fattispecie penalmente rilevante nella sentenza impugnata.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina i delitti in materia di sostanze stupefacenti; richiamata per qualificare il procedimento distinto in cui Trabelsi era imputato.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Prevede particolari accorgimenti valutativi per le dichiarazioni rese da soggetti che, per il ruolo rivestito nei procedimenti collegati, non possono essere considerati testimoni neutrali; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché mancava il requisito del 'procedimento collegato'.
art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Disciplina la connessione probatoria fra procedimenti; la Corte ha interpretato che essa ricorre solo se vi è identità del fatto o diretta rilevanza probatoria fra i procedimenti, condizione assente nel caso concreto.
art. 197, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Indica ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone; richiamata nel ragionamento sulla necessità o meno di considerare Trabelsi come soggetto incompatibile.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla definizione del procedimento collegato conclusosi con patteggiamento (accordo); usato per puntualizzare la diversa vicenda processuale che ha interessato Trabelsi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di enunciazione del motivo di ricorso ai sensi delle disposizioni procedurali; citata in relazione alla forma del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La mera coincidenza della fonte dichiarativa (stessa persona che depone o fa dichiarazioni) in due processi diversi non è sufficiente a configurare un 'procedimento collegato' ai fini delle garanzie probatorie speciali: serve l'identità del fatto o la diretta rilevanza probatoria tra i procedimenti.
- Perché le dichiarazioni di un soggetto implichino l'applicazione delle cautele di cui all'art. 192 c.p.p. è necessario dimostrare una connessione probatoria concreta (art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.), non soltanto la presenza dello stesso soggetto in più procedimenti.
- Quando si contesta in cassazione la valutazione di dichiarazioni rese da un soggetto, è essenziale provare che sussistono i presupposti normativi che rendono quelle dichiarazioni particolarmente vulnerabili (es. incompatibilità con ufficio di testimone, rilevanza probatoria diretta tra procedimenti).
- Se la connessione probatoria non è dimostrata, il giudice può valutare le dichiarazioni come atti della parte offesa e non è obbligato ad applicare gli ulteriori riscontri previsti per le dichiarazioni rese da soggetti con interesse/processi collegati.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Cassazione può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende.
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