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Sentenza

Sentenza del 01/07/2021 n. 3314 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Istanza di disapplicazione delle società in perdita sistemica - Provvedimento di rigetto dell'istanza - Risposta ad interpello - Autonomamente impugnabile - Diniego definitivo della richiesta di disapplicazione - Ammissibilità della impugnabilità giudiziale della risposta ad interpello - Facoltà del contribuente - Impugnazione del diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I giudici di merito hanno ritenuto che il contribuente abbia facoltà di impugnare il diniego espresso dal Direttore Regionale. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la risposta ad interpello è autonomamente impugnabile quando abbia natura e contenuto di diniego definitivo della richiesta di disapplicazione (cfr. Cass. n. 32425/2019, n. 23469/2017, n. 17010/2012). Ne consegue l'ammissibilità della impugnazione giudiziale del diniego.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva richiesto la disapplicazione delle norme antielusive (art. 37‑bis, co. 8, d.P.R. 600/1973) in relazione a società in perdita sistemica; l'Amministrazione ha fornito una risposta/interpello che concretamente costituiva un diniego definitivo della richiesta. La questione è se tale risposta, non elencata tra gli atti appellabili dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sia comunque autonomamente impugnabile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'art. 19 elenca gli atti amministrativi impugnabili; la giurisprudenza interpreta tale elenco come non necessariamente esclusivo, consentendo l'impugnabilità di atti non menzionati quando l'atto abbia efficacia concreta di diniego definitivo.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37‑bis, co. 8

    Disciplina la possibilità di richiesta di disapplicazione delle norme antielusive; una risposta negativa del Direttore che costituisca diniego definitivo è idonea a integrare un provvedimento appellabile.

Massime di principio

  • La risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate può essere autonomamente impugnata se il suo contenuto si configura come diniego definitivo della richiesta del contribuente, anche se non espressamente elencata tra gli atti impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
  • È necessario valutare il contenuto concreto dell'atto: le risposte meramente consultive o esplicative senza efficacia di diniego difficilmente saranno appellabili; viceversa, una dichiarazione amministrativa che nega definitivamente la disapplicazione ha natura impugnabile.
  • La giurisprudenza tende ad estendere la tutela giurisdizionale quando l'atto amministrativo produce un pregiudizio concreto al contribuente, benché formalmente non vincolante.
  • In situazioni analoghe il contribuente ha la facoltà (non l'obbligo) di proporre ricorso contro il diniego, alternativa rispetto a contestare direttamente un atto impositivo; è importante documentare che la risposta costituisce un diniego definitivo per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione.
  • Per proteggere i diritti procedurali conviene tempestivamente verificare i termini di impugnazione decorrenti dalla notificazione della risposta e raccogliere elementi che dimostrino il carattere definitivo del diniego.

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